Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine
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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo
ovvero, conformemente alla prassi, dopo sette anni138. Un disciplinamento diverso della prescrizione unicamente sulla base dei tributi interessati non sarebbe giustificato e introdurrebbe una complicazione nel diritto penale amministrativo.
Art. 41a
Vengono inserite tre nuove disposizioni transitorie.
Il capoverso 1 dispone che le procedure pendenti vengano concluse secondo il diritto vigente. Il capoverso 2 prescrive l’abolizione dell’esenzione dall’imposta per gli autoveicoli soggetti alla tassa sul traffico pesante nonché per i carri con motore (vedi commento all’art. 12). La disposizione transitoria assicura che per gli autoveicoli e per i carri con motore che prima dell’entrata in vigore della modifica beneficiavano dell’esenzione dall’imposta non sorga alcun obbligo fiscale in seguito all’abolizione di tale esenzione.
Il capoverso 3 interessa l’abolizione dell’assoggettamento all’imposta nelle enclavi doganali svizzere. Il diritto vigente dispone che per gli autoveicoli importati nel territorio doganale dalle enclavi doganali svizzere non venga riscossa l’imposta sugli autoveicoli, in quanto già riscossa al momento dell’importazione in tale enclave. Visto che in futuro gli autoveicoli saranno esentati dall’imposta sugli autoveicoli nelle enclavi doganali svizzere, saranno assoggettati all’imposta in caso di successiva importazione nel territorio doganale. La disposizione transitoria assicura che per gli autoveicoli importati nel territorio doganale da un’enclave doganale svizzera dopo l’entrata in vigore della modifica non sia esigibile alcuna imposta sugli autoveicoli se questa era già stata pagata in detta enclave.
34. Legge federale del 21 giugno 1996139 sull’imposizione degli oli minerali (LIOm)
Sostituzione di espressioni
Adeguamento alla terminologia della LE-UDSC. In tutta la legge il termine «deposito autorizzato» è sostituito con «deposito fiscale» e il termine «depositario autorizzato» con «depositario».
Art. 1a
L’articolo dispone che per l’esecuzione della legislazione in materia di imposizione degli oli minerali si applichi la LE-UDSC nella misura in cui la LIOm non preveda disposizioni derogatorie.
138 Vedi DTF 134 IV 328 (art. 11 cpv. 2 DPA in combinato disposto con art. 333 cpv. 6 lett. d CP).
139 RS 641.61