Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 155Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo
quindi superfluo. Viene pertanto a cadere anche la suddivisione dell’articolo in capoversi.
Art. 15
La prescrizione del credito fiscale è ora retta interamente dall’articolo 30 LE-UDSC. Viene abolito il rimborso di un indebito entro il termine di prescrizione. Il diritto alla correzione dell’imposizione deve in ogni caso essere fatto valere imperativamente entro il termine di opposizione. L’articolo 15 viene pertanto abrogato.
Art. 16
L’assistenza amministrativa nazionale è disciplinata dall’articolo 108 LE-UDSC e pertanto il presente articolo può essere abrogato.
Art. 17
Nell’ottica dell’armonizzazione, l’articolo 17 LTTP, che disciplina il condono della tassa, viene abrogato. La procedura del condono è disciplinata dall’articolo 41 LE-UDSC.
Art. 18
La competenza per l’utilizzo dei dati acquisiti a scopi statistici può essere abolita. Nel quadro dell’armonizzazione degli atti normativi di natura fiscale, le disposizioni fondamentali in materia di statistica sono rette dall’articolo 67 capoverso 2 lettera k LE-UDSC in combinato disposto con l’articolo 22 LPD e la LStat.
Art. 19b–c e 20–20d
Nel quadro dell’armonizzazione degli atti normativi di natura fiscale, le disposizioni penali vengono adeguate. Pertanto, la sottrazione e la messa in pericolo della tassa sono ora disciplinate in due articoli separati (art. 20 e 20a). Si applica inoltre per analogia quanto esposto nei commenti alle disposizioni penali della LTDo.
All’articolo 20 viene precisata la sottrazione della tassa. Secondo il capoverso 1 lettera a, per sottrazione della tassa si intende l’omessa dichiarazione, l’occultamento, la dichiarazione inesatta o qualsiasi sottrazione totale o parziale altrimenti commessa. È stata abolita la multa minima di 100 franchi in quanto le multe minime costituivano un’anomalia nel diritto penale. In caso di sottrazione della tassa riconducibile a negligenza, è possibile infliggere una multa pari a un massimo di tre volte la tassa sottratta. Ai sensi del capoverso 4 non è punibile chi omette di dichiarare un rimorchio a un apparecchio di rilevazione correttamente funzionante con funzione di riconoscimento automatico del rimorchio. Il conducente deve poter fare affidamento sul corretto funzionamento dell’apparecchio di rilevazione. Di conseguenza, un’omessa dichiarazione per negligenza non è sanzionabile penalmente.
Nell’articolo 20a è stata riformulata in modo più preciso la messa in pericolo della tassa. La fattispecie di tale infrazione si configura quando mediante omessa o falsa dichiarazione, occultamento, presentazione di dati inesatti, mancata messa in funzione