Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine

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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo

tributi. Non tutte le persone che hanno un qualsivoglia legame con le merci portate oltre il confine devono essere chiamate ad assumere il ruolo di responsabile delle merci.

La lettera e numero 1 prevede tre varianti per il traffico transfrontaliero, ispirate ai termini importatore, esportatore e destinatario secondo l’articolo 6 dell’ordinanza del 12 ottobre 201124 sulla statistica del commercio esterno:

– la persona che importa, esporta o fa transitare le merci a proprio nome:

sono innanzitutto intese le persone che portano o fanno portare merci attraverso il confine per conto proprio. Quindi non è necessario che sia la persona stessa a effettuare il trasporto. Infatti, occorre tener conto di chi ha ordinato le merci, ha avuto contatti diretti con il fornitore e dispone economicamente delle merci già al momento dell’attraversamento del confine o quanto meno subito dopo.

– la persona per conto della quale le merci sono importate, esportate o fatte transitare:

questa variante copre i casi in cui la persona che effettua l’importazione, l’esportazione o il transito oppure che fa eseguire tali operazioni non agisce per conto proprio. In questo caso è determinante la persona per cui avviene l’operazione e che la paga. Il destinatario finale delle merci è irrilevante.

– la persona alla quale le merci sono portate nel territorio doganale:

è considerato responsabile delle merci anche il destinatario delle merci nel territorio doganale. Questa variante è applicabile se non esiste alcun importatore secondo le due varianti precedenti o se tale persona non può essere chiaramente identificata. Per esempio, vi rientra il destinatario di invii regalo provenienti dall’estero, il destinatario di merci che vengono portate dall’estero a un’azienda con sede nel territorio doganale per l’esecuzione di lavori di garanzia oppure il destinatario di invii postali e di corriere per i quali l’importatore non è (ancora) noto. Questa variante comprende anche il gestore degli impianti di trasporto in condotta transfrontalieri, per le merci trasportate in tal modo. Con la definizione aperta del responsabile delle merci, non è più necessaria una norma speciale a riguardo di questo genere di traffico, come previsto all’articolo 45 LD.

La lettera e numero 2 definisce il responsabile delle merci per i tributi che l’UDSC riscuote o restituisce in Svizzera ai sensi dell’articolo 4 lettere c–k. In base a questa disposizione, sono considerati responsabili delle merci le persone soggette all’obbligo di pagare i tributi o aventi diritto alla restituzione conformemente all’atto normativo di natura fiscale interessato.

Il responsabile dei dati è la persona che provvede alla dichiarazione delle merci per il responsabile delle merci. Ciò presuppone un apposito incarico del responsabile delle merci al responsabile dei dati (p. es. impresa di spedizioni). I dipendenti che dichiarano le merci per l’impresa per la quale lavorano non sono né responsabili delle merci né responsabili dei dati. Le operazioni da essi eseguite sono attribuite alla rispettiva

24 RS 632.14