Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 21Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo
Nell’ambito dell’importazione, dell’esportazione e del transito, la dichiarazione delle merci rappresenta anche una dichiarazione di volontà di importare merci nel territorio doganale o di esportarle da questo territorio. Nel traffico transfrontaliero, quindi, la dichiarazione delle merci deve pertanto essere attivata, in linea di massima, nel momento in cui le merci vengono portate oltre il confine doganale (vedi art. 14 cpv. 1).
Inoltre, è possibile dichiarare le richieste di restituzione (vedi commento all’art. 40).
La responsabilità di una dichiarazione regolare, ovvero completa e corretta, spetta alla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione (vedi commento all’art. 55). L’UDSC vigila sull’adempimento dell’obbligo di dichiarazione sia al confine sia all’interno del Paese (vedi art. 78 lett. a).
L’obbligo di dichiarazione copre anche la dichiarazione sommaria di entrata e di uscita a fini di sicurezza sulla base di accordi internazionali (p. es. l’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea riguardante l’agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza). In virtù della sua competenza generale di emanare disposizioni d’esecuzione nell’ambito di trattati internazionali, il Consiglio federale disciplina più dettagliatamente le persone soggette all’obbligo di dichiarazione, la dichiarazione, i termini e le misure in caso di inosservanza.
Cpv. 2
Nel traffico transfrontaliero, la dichiarazione delle merci da presentare per via elettronica deve specificare la destinazione delle merci.
Cpv. 3
La disposizione stabilisce che qualsiasi modifica relativa all’impiego o alla destinazione delle merci rende necessaria una nuova dichiarazione delle merci.
Cpv. 4
Questo capoverso disciplina l’obbligo di dichiarazione per i prodotti agricoli soggetti a un contingente doganale ai sensi della legge del 9 ottobre 198625 sulla tariffa delle dogane (LTD) importati nel periodo libero all’aliquota di dazio del contingente, ma ancora in commercio all’inizio del periodo amministrato, ossia quando si applica l’aliquota di dazio fuori contingente. La disposizione si rifà direttamente all’articolo 7 capoverso 1 LTDo, tuttavia, dal momento che è di diritto procedurale, è stata inserita nella LE-UDSC.
Cpv. 5
I dettagli della dichiarazione, in particolare le eccezioni all’obbligo di dichiarazione e il momento dell’obbligo di dichiarazione, saranno disciplinati a livello di ordinanza dell’ufficio. Saranno inoltre stabilite la periodicità (p. es. immediata, mensile, trimestrale, annuale) della dichiarazione delle merci e della dichiarazione fiscale secondo gli atti normativi di natura fiscale.
25 RS 632.10