Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine

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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo

Non si tratta, invece, di un’imposizione d’ufficio se, per esempio nel caso del Servizio europeo di telepedaggio (SET), per la riscossione della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni le lacune relative ai dati forniti per il calcolo del percorso sono colmate con l’aiuto del sistema d’informazione.

Cpv. 3

L’UDSC impone d’ufficio le merci non dichiarate.

Cpv. 4

L’UDSC è l’autorità competente per l’emanazione della decisione d’imposizione. Di regola, la decisione d’imposizione è notificata per via elettronica (vedi art. 52 cpv. 1).

Titolo quarto: Riscossione dei tributi

Capitolo 1: Debito fiscale

Art. 19 Sorgere del debito fiscale

Cpv. 1

Il capoverso 1 stabilisce il momento in cui sorge il debito fiscale.

Per i tributi all’importazione e all’esportazione l’effettivo fatto di portare le merci oltre il confine doganale costituisce l’operazione decisiva per il sorgere del debito fiscale. Questa operazione è quindi l’oggetto dell’imposta per questi tributi, in particolare i dazi e l’IVA sull’importazione di merci.

Il momento in cui sorge il debito fiscale coincide con il momento in cui le merci sono dichiarate in maniera vincolante secondo l’articolo 9 capoverso 2, quindi quando la dichiarazione delle merci trasmessa per via elettronica è stata attivata oppure, qualora la dichiarazione delle merci sia stata trasmessa in un’altra forma consentita dall’UDSC, è stata accettata dall’UDSC (secondo l’attuale diritto: con l’accettazione della dichiarazione doganale da parte dell’AFD, vedi art. 69 cpv. 1 LD). Il debito fiscale sorge anche se le merci vengono infine messe in libera pratica nel territorio doganale in esenzione da tributi. Così, un’imposizione all’aliquota di dazio preferenziale non può mettere in discussione il sorgere del debito fiscale.

Il debito fiscale sorge con ogni dichiarazione delle merci vincolante. Ciò si verifica, per esempio, quando merci estere destinate, secondo la dichiarazione delle merci originaria, al transito, a un deposito doganale o fiscale, all’ammissione temporanea o al perfezionamento vengono successivamente messe in libera pratica nel territorio doganale. Lo stesso vale se le merci vengono dichiarate di nuovo con una destinazione diversa.

Per tutti i tributi che non hanno alcun nesso con il traffico transfrontaliero e che sono legati a un’operazione nel territorio svizzero (tributi riscossi in territorio svizzero), il momento in cui sorge il debito fiscale è stabilito dall’atto normativo di natura fiscale secondo l’articolo 4 lettere c–k interessato.