Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 59Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo
Per la mera determinazione dei tributi i dati concernenti perseguimenti e sanzioni di natura amministrativa e penale (lett. a), l’appartenenza religiosa o le opinioni politiche (lett. b), l’appartenenza a un’etnia o la sfera intima (lett. c) oppure la salute (lett. d) non sono né opportuni né necessari. A tal fine non occorre neppure un trattamento di questi dati personali degni di particolare protezione.
Per contro, i dati personali degni di particolare protezione di cui alle lettere a–d possono essere sicuramente rilevanti nella conduzione di un procedimento penale per perseguire un’infrazione in ambito doganale, nella lotta contro la criminalità transfrontaliera o nell’esecuzione di atti normativi di natura non fiscale nonché nell’assistenza amministrativa e giudiziaria.
Nell’ambito di un controllo completo di merci, persone e mezzi di trasporto (controllo a 360 gradi) i dati personali degni di particolare protezione di cui alle lettere a–c (esclusi i dati sulla salute secondo la lett. d) sono necessari per determinare la portata, la profondità e l’orientamento del controllo vero e proprio. Va da sé che, per i controlli, i dati concernenti l’appartenenza religiosa oppure le opinioni o le attività politiche (lett. b), l’appartenenza a un’etnia o la sfera intima (lett. c) occorrono più raramente rispetto a quelli concernenti i perseguimenti e le sanzioni di natura amministrativa e penale (lett. a). È altresì evidente che i dati concernenti l’appartenenza religiosa oppure le opinioni politiche (lett. b) e i dati concernenti l’appartenenza a un’etnia o la sfera intima (lett. c) possono avere un ruolo nel controllo delle persone, ma non nel controllo di merci e mezzi di trasporto.
Il trattamento dei dati nell’ambito del perseguimento e del giudizio penale si basa fondamentalmente sulle pertinenti prescrizioni procedurali. È dunque superfluo conferire all’UDSC la facoltà di documentare i dati personali degni di particolare protezione nell’ambito del suo obbligo di tenuta degli atti nel procedimento penale. È sufficiente disciplinare il trattamento dei dati personali degni di particolare protezione nel quadro dell’accertamento, del perseguimento e del giudizio di reati nella misura in cui tali dati abbiano conseguenze dirette sull’andamento del procedimento penale o sul giudizio penale. Si tratta, da un lato, dei dati concernenti i perseguimenti e le sanzioni di natura amministrativa e penale (lett. a), dato che possono influenzare lo svolgimento dell’indagine e, in particolare, l’entità della pena, e, dall’altro, dei dati sulla salute (lett. d), che possono avere conseguenze sullo svolgimento dell’indagine e sul giudizio penale, per esempio se deve essere accertata la capacità di agire o se l’imputato soffre di una malattia che induce a ritenere irragionevoli determinate operazioni d’inchiesta.
L’UDSC provvede alla sicurezza globale al confine e controlla l’osservanza di atti normativi di natura non fiscale, quindi contribuisce in misura rilevante alla lotta contro la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale nonché alla sicurezza interna della Svizzera (art. 103 segg.). Nei suoi controlli l’UDSC constata fatti che vanno al di là della riscossione di tributi. Queste constatazioni, se rilevanti, vengono documentate in relazione all’evento. Tuttavia, la rilevanza non è evidente sin dall’inizio, bensì emerge spesso solo dopo un esame più approfondito, per esempio in seguito al coinvolgimento di superiori (discussione di rapporti; principio del doppio controllo) oppure dopo aver consultato le autorità competenti.