Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine
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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo
La competenza esecutiva riguardo alla riscossione dell’IVA spetta sia all’AFC (imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero e imposta sull’acquisto; art. 65 cpv. 1 LIVA) sia all’UDSC (imposta sull’importazione; art. 62 cpv. 1 LIVA). La riscossione congiunta dello stesso tributo esige accessi reciproci ai sistemi d’informazione.
I collaboratori autorizzati dell’AFC possono consultare direttamente e in modo autonomo i dati necessari alla riscossione dell’IVA mediante l’accesso al sistema d’informazione dell’UDSC, senza dover presentare all’UDSC un’apposita richiesta d’informazione.
L’accesso dell’AFC nella procedura di richiamo è limitata ai dati concernenti l’importazione e l’esportazione di merci. Si tratta di dati attinti dalle dichiarazioni delle merci per tutte le destinazioni di cui all’articolo 11 LE-UDSC. Le dichiarazioni delle merci non contengono dati personali degni di particolare protezione.
I dati personali degni di particolare protezione necessari per svolgere provvedimenti di natura penale e amministrativa sono comunicati nel singolo caso, ove necessario, in base all’articolo 109 LE-UDSC e non mediante accesso diretto.
Nel Principato del Liechtenstein è l’amministrazione delle contribuzioni del Liechtenstein ad occuparsi della riscossione dell’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio del Principato e dell’imposta sull’acquisto. La suddivisione dei compiti con l’UDSC è impostata così come avviene sul territorio svizzero con l’AFC. L’amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein necessita degli stessi accessi dell’AFC al sistema d’informazione dell’UDSC.
– Comunicazione di dati dal sistema d’informazione alle autorità di Confederazione, Cantoni, Comuni e del Principato del Liechtenstein nonché a organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato cui la Confederazione o i Cantoni hanno assegnato compiti di diritto pubblico (destinatari):
A livello di ordinanza, la comunicazione dei dati deve essere disciplinata in analogia con l’articolo 112 capoverso 1 LD, in modo che l’UDSC sia autorizzato a comunicare alle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nonché alle organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato cui la Confederazione ha assegnato compiti di diritto pubblico dati e accertamenti effettuati dai suoi collaboratori nell’esercizio delle loro funzioni, sempre che ciò sia necessario per l’esecuzione dei disposti che tali autorità devono applicare. Attualmente l’AFD fornisce regolarmente dati a 27 uffici federali in 61 casi in cui sono applicabili i DNND. Per esempio, alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) sono forniti dati in rapporto con il materiale bellico, la legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego, la sicurezza dei prodotti, i provvedimenti di embargo o i diamanti grezzi.
L’UDSC deve avere la possibilità anche in futuro di sostenere altre autorità nella loro attività e comunicare loro i dati presenti nel sistema d’informazione, su richiesta o in base a un obbligo legale, se e nella misura in cui tali dati siano effettivamente necessari per l’esecuzione degli atti normativi che le autorità