Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine
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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo
sono chiamate ad applicare. Ciò significa, da un lato, che in generale i dati devono essere necessari all’autorità richiedente per l’esecuzione dell’atto normativo e, dall’altro, che tale atto deve autorizzare l’autorità al trattamento di questi dati.
I possibili destinatari sono le autorità della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni e del Principato del Liechtenstein come pure le organizzazioni o le persone di diritto pubblico o privato cui la Confederazione o i Cantoni hanno assegnato compiti di diritto pubblico.
Queste autorità non ottengono l’accesso diretto al sistema d’informazione dell’UDSC, poiché la comunicazione non avviene nella forma di una procedura di richiamo. È piuttosto compito dell’UDSC stabilire l’entità esatta dei dati da fornire. A differenza dell’assistenza amministrativa di cui agli articoli 108 segg., i dati non sono forniti dall’UDSC nel singolo caso, bensì per regola periodicamente su un lasso di tempo prolungato e in forma automatizzata.
Accesso dell’UDSC, in quanto autorità di perseguimento penale, a C-VIS e altri sistemi d’informazione
La questione concernente l’accesso o meno da parte dell’UDSC, in quanto autorità di perseguimento penale, a C-VIS e ad altri sistemi d’informazione nonché la portata di tale accesso viene esaminata al di fuori del presente progetto.
Sezione 4: Interoperabilità
Art. 70 Interfacce
Cpv. 1
L’UDSC utilizza delle interfacce per collaborare con altre autorità e organizzazioni sopranazionali e internazionali (p. es. l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera). Dal momento che ciò comporta lo scambio di dati personali, compresi i dati personali degni di particolare protezione secondo l’articolo 64 capoverso 2, di dati risultanti da una profilazione e di dati concernenti persone giuridiche e persone senza personalità giuridica propria, compresi i dati degni di particolare protezione secondo l’articolo 66 capoverso 2, tale scambio deve essere esplicitamente disciplinato dalla legge.
L’UDSC esegue numerosi atti normativi di natura non fiscale per altre autorità e organizzazioni e collabora con queste ultime. Lo scambio di dati necessario a questo scopo deve essere legittimato nella legge, esattamente come avviene per la collaborazione con tali autorità. In questo caso, lo scambio comprende la comunicazione e l’acquisizione dei dati necessari all’adempimento dei compiti dell’UDSC. Il capoverso 1 consente all’UDSC di utilizzare interfacce a questo scopo.