Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine
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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo
Capitolo 3: Garanzia della qualità
Art. 74 Garanzia della qualità concernente il trattamento dei dati
Questa disposizione obbliga l’UDSC a controllare costantemente il rispetto dei principi relativi al trattamento dei dati ai fini della garanzia della qualità nonché ad adottare le eventuali misure necessarie. Eseguendo attivamente questo compito, l’UDSC garantisce un trattamento responsabile dei dati secondo le esigenze e lo stato della tecnica.
Art. 75 Garanzia della qualità concernente l’analisi dei rischi e la profilazione
L’UDSC verifica costantemente il funzionamento e la legalità dell’analisi dei rischi. La verifica della legalità implica anche il rispetto del divieto di arbitrarietà e di discriminazione. Inoltre, l’UDSC controlla costantemente l’efficacia dell’analisi dei rischi nonché la sua pertinenza e rilevanza per i compiti da svolgere. Allo stesso modo, verifica regolarmente le regole della profilazione nonché il rispetto della protezione dei dati utilizzati nel quadro della profilazione.
Capitolo 4: Conservazione, archiviazione, cancellazione e distruzione dei dati
Art. 76
Il Consiglio federale disciplina la durata di conservazione nonché l’archiviazione e la distruzione dei dati trattati dall’UDSC. Sono esclusi i dati segnaletici di natura biometrica di cui all’articolo 64 capoverso 3 e i profili del DNA di cui all’articolo 64 capoverso 4, per i quali esistono già le pertinenti basi legali nell’ordinanza del 6 dicembre 201363 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica e nella legge sui profili del DNA (vedi cpv. 2).
Occorre stabilire regole chiare e uniformi in merito alla durata di conservazione nonché all’archiviazione, alla cancellazione e alla distruzione, in modo tale che i dati non più necessari possano essere archiviati o distrutti entro un periodo di tempo ragionevole. Per far sì che i cambiamenti nel contesto giuridico e la necessità di conservare i dati siano tenuti in debita considerazione, la necessaria regolamentazione spetta al Consiglio federale. Esso può così stabilire una durata di conservazione adeguata per dati e scopi diversi nonché opportune procedure di distruzione e, se necessario, modificarle.
Cpv. 2
L’articolo 16 della legge sui profili del DNA disciplina la durata di conservazione nonché la cancellazione dei profili del DNA. Di conseguenza queste disposizioni devono applicarsi anche ai profili del DNA allestiti su incarico dell’UDSC (vedi art. 90). Deve essere tuttavia stabilito il termine per la cancellazione di tali profili (cinque anni
63 RS 361.3