Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine
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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo
dopo il loro allestimento, vedi art. 16 cpv. 3bisdella legge sui profili del DNA nell’allegato 1).
Anche per i dati segnaletici di natura biometrica di cui all’articolo 64 capoverso 3 esistono pertinenti disposizioni concernenti la durata di conservazione e la cancellazione nel Codice penale64 (CP; art. 354) e nell’ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica. L’ordinanza dovrà essere modificata in una fase successiva analogamente alla legge sui profili del DNA.
Titolo ottavo: Controllo di merci, persone e mezzi di trasporto
Art. 77 Territorio di controllo e altro diritto applicabile
Cpv. 1
In linea di massima, l’UDSC controlla il traffico di persone, merci e mezzi di trasporto al confine doganale e nell’area di confine. Il territorio definito corrisponde a quello attualmente disciplinato dalla LD, che ha dimostrato la sua validità. Il controllo può avvenire in qualsiasi momento e luogo (p. es. al confine, nell’area di confine, sulle linee ferroviarie, sulle vie navigabili, su un aeroporto o aerodromo oppure al domicilio della persona soggetta all’obbligo di dichiarazione o di pagare i tributi).
Relativamente ai controlli delle persone è fatta salva la legge federale sugli stranieri e la loro integrazione. Le disposizioni del diritto Schengen concernenti l’eliminazione dei controlli sistematici alle frontiere interne hanno come conseguenza il fatto che i controlli delle persone presso tali frontiere e nell’area di confine basati sulla legislazione doganale non hanno gli stessi effetti di un controllo sistematico alla frontiera secondo il codice frontiere Schengen (regolamento [UE] 2016/39965).
I controlli delle persone, che l’UDSC svolge basandosi sulla legislazione sugli stranieri, non vengono disciplinati in questa sede. Tuttavia, per ragioni di completezza, occorre fare riferimento ai controlli ai confini basati sulla legislazione sugli stranieri che attualmente l’AFD esegue presso alcune frontiere esterne in virtù di accordi stipulati con singoli Cantoni, tra cui presso due dei tre maggiori aeroporti svizzeri. Questi controlli non rientrano tra i compiti originari dell’UDSC in senso stretto, tuttavia costituiscono, nell’attuale contesto di sicurezza, un importante elemento qualitativo e quantitativo per la sicurezza delle frontiere esterne Schengen e la sicurezza interna della Svizzera. Nel contempo si tratta, a differenza di altri compiti in materia di polizia che l’UDSC svolge per alcuni Cantoni (vedi art. 105), di un’attività altamente specializzata per la quale i Cantoni in questione spesso hanno, o ricevono, risorse molto limitate in termini di ampiezza e professionalità.
64 RS 311.0
65 Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.