Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine

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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo

o misurazioni con apparecchi a raggi X (radiazioni, massa ecc.). Contemporaneamente, i collaboratori dell’UDSC hanno anche la possibilità di effettuare un controllo fisico senza che prima vi sia stato un controllo automatizzato. I controlli possono infatti essere effettuati sulla base di considerazioni dettate dall’esperienza dei collaboratori.

I controlli effettuati in modo casuale possono coinvolgere anche merci, persone o mezzi di trasporto classificati come non critici sulla base dei dati disponibili. Questi controlli a campione sono effettuati a scopo di individuazione (scoperta di merci e persone illegali nonché di eventuali errori e irregolarità) e prevenzione (evitare errori e omissioni).

Il controllo di una persona può essere effettuato in maniera mirata nel singolo caso, per esempio in base a una segnalazione della polizia.

L’UDSC deve tenere conto delle competenze cantonali sia per quanto riguarda i controlli delle persone effettuati nell’area di confine, di cui devono occuparsi di comune accordo la Confederazione e i Cantoni di confine (vedi art. 9 cpv. 2 LStrI), sia per quanto riguarda i controlli successivi miranti alla scoperta delle infrazioni nell’ambito della circolazione stradale (vedi art. 3 seg. dell’ordinanza del 28 marzo 200766 sul controllo della circolazione stradale).

I Cantoni possono invece trasferire alla Confederazione le loro competenze (controllo, procedimento penale) mediante un accordo cantonale (vedi art. 105, corrispondente all’art. 97 LD). In questo modo anche per questi controlli la competenza passa nelle mani dell’UDSC. I rapporti relativi ai risultati dei vari controlli avvengono nell’apposito sistema dell’UDSC. Sulla base di questi risultati, l’UDSC presenta una denuncia all’autorità competente.

I controlli di cui al capoverso 1 possono essere effettuati in maniera mirata ed efficace con il supporto di un’infrastruttura informatica moderna che permette di aumentar la disponibilità delle informazioni e migliorare la qualità dei dati, ciò che va di nuovo a favore dell’efficienza e dell’efficacia dei controlli. Contemporaneamente si riescono a liberare risorse umane che altrimenti dovrebbero dedicarsi a compiti amministrativi e che ora invece possono occuparsi di altre mansioni. Queste risorse possono essere utilizzate, per esempio, per adeguare il numero dei controlli all’aumento del traffico transfrontaliero. Anche eventuali situazioni straordinarie che interessano il traffico delle persone o la migrazione possono essere affrontate con maggiore efficacia ed efficienza. L’UDSC dispone in tal modo di un margine di manovra ottimale per poter reagire con rapidità e competenza alle sfide future nell’ambito dei controlli.

Con il Postulato 19.3290 Romano del 21 marzo 2019 «Rapporto sugli scenari futuri di controllo delle frontiere nazionali e su eventuali modifiche legislative necessarie» il Consiglio federale è stato incaricato di elaborare un rapporto che presenti i progetti in corso e gli scenari a medio termine relativi al controllo dei confini nazionali. Il Consiglio federale propone di respingere il postulato adducendo a motivazione il fatto che esso è già adempiuto con la strategia «IBM 2027», subentrante alla strategia nazionale di gestione integrata delle frontiere («Integrated Border Management» IBM, adottata nel 2012), e con il messaggio relativo alla revisione del diritto doganale. La

66 RS 741.013