Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine

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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo

Cpv. 2

L’UDSC può effettuare controlli successivi di persone, merci e mezzi di trasporto anche all’interno del Paese, purché sia competente in tal senso o la competenza gli sia stata delegata dai Cantoni sulla base di accordi cantonali (secondo l’art. 105; finora art. 97 LD). L’UDSC quindi può effettuare controlli in tutto il territorio doganale, a condizione di avere a tal fine una competenza originaria o delegata.

Le competenze delegate sulla base di accordi cantonali riguardano, per esempio, il trattamento delle segnalazioni di ricerca o la denuncia di reati di lieve entità, in particolare nei settori della migrazione, degli stupefacenti, delle armi e della circolazione stradale.

Cpv. 3

I controlli dell’UDSC all’estero sono disciplinati dal diritto internazionale (p. es. pattuglie miste composte da personale svizzero e personale degli Stati limitrofi).

Art. 78 Oggetto del controllo

La disposizione corrisponde alla regolamentazione prevista dalla LD (art. 36 cpv. 1– 3, art. 100 cpv. 1 LD).

L’UDSC garantisce la sicurezza globale al confine per l’economia, la popolazione e lo Stato. In tale contesto funge da filtro controllando non soltanto le merci e i mezzi di trasporto, ma anche le persone che potrebbero mettere in pericolo l’economia, la popolazione o lo Stato. Si tratta, per esempio, di persone che tentano di entrare illegalmente nel territorio doganale svizzero o che sono intenzionate a commettervi un’attività criminale. La presente regolamentazione relativa all’oggetto del controllo riflette il mandato dell’UDSC.

Art. 79 Controllo automatizzato

Lo scopo del controllo automatizzato è sgravare i collaboratori dell’UDSC dal lavoro amministrativo, affinché possano essere impiegati per controlli fisici mirati.

Nel traffico consentito delle merci si ricorre prevalentemente al controllo automatizzato.

Per quanto riguarda invece il traffico delle persone, il controllo automatizzato può avvenire, per esempio, ricorrendo a varchi elettronici negli aeroporti o ad applicazioni mobili che permettono, tra le altre cose, di verificare l’identità delle persone o di consultare banche dati nazionali e internazionali.

Il controllo automatizzato permette di verificare in particolare i seguenti aspetti:

– il possesso delle necessarie autorizzazioni o dei necessari diritti nonché il rispetto delle limitazioni quantitative (controllo dei contingenti);

– l’esecuzione dei controlli precedenti (p. es. controlli veterinari di confine in caso di importazione di prodotti animali da Paesi terzi);

– la commerciabilità delle merci (p. es. verifica del rispetto dei divieti d’importazione o dei requisiti di conformità);