Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine
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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo
presente revisione della LD tiene conto di quanto richiesto nel postulato. Si rinuncia pertanto a procedere all’elaborazione di un ulteriore rapporto sull’attività di controllo dell’UDSC.
Il Consiglio federale disciplina i dettagli, come le procedure da seguire e la portata dei controlli. Definisce inoltre quali controlli vengono effettuati successivamente sul territorio doganale e quali al domicilio. L’obiettivo dei controlli successivi sul territorio doganale (vedi art. 30 LD) è quello di verificare il rispetto dell’obbligo di dichiarazione. Se la prova dell’osservanza non viene fornita, l’UDSC ha facoltà di avviare un procedimento penale amministrativo. Spesso tali controlli riguardano l’adempimento dell’obbligo di dichiarazione per i mezzi di trasporto. Le omissioni sono facilmente rilevabili in caso di immatricolazione all’estero.
Per quanto riguarda l’esecuzione degli atti normativi di natura non fiscale, l’UDSC effettua controlli al confine e nell’area di confine, con la possibilità di essere supportato da specialisti di altre autorità competenti in caso di controlli mirati e limitati nel tempo. I servizi specializzati di altre unità amministrative intervengono quando i controlli hanno una portata che va oltre il semplice controllo a campione basato sui rischi e richiedono conoscenze specifiche (p. es. per l’esecuzione di disposizioni di diritto veterinario [servizio veterinario di confine] o in caso di esecuzione della normativa ISPM15 [specialisti dell’Ufficio federale dell’ambiente]).
Cpv. 2
Il capoverso 2 costituisce la base legale per l’esecuzione di controlli al domicilio delle persone soggette all’obbligo di dichiarazione e all’obbligo di pagare i tributi. Simili controlli vengono effettuati anche al domicilio delle persone aventi diritto alla restituzione nel territorio doganale.
Il capoverso 2 si differenzia dalla DPA, la quale prevede semplici controlli di routine o a scopo preventivo.
I controlli al domicilio sono basati sui rischi e sono controlli completi; essi assicurano la correttezza dell’imposizione in occasione della riscossione o della restituzione nonché il rispetto degli obblighi (accordi, autorizzazioni ecc.). Possono essere effettuati in qualunque momento e senza preavviso, come avviene già oggi.
Art. 81 Accertamento della fattispecie durante i controlli delle merci
Le merci possono essere oggetto di controlli completi. Nell’ambito del controllo possono essere eseguite tutte le operazioni necessarie per accertare la fattispecie (p. es. prelievo di campioni e modelli, analisi chimico–tecniche). L’UDSC può affidare il controllo ad altri organi.
Art. 82 Controllo parziale durante i controlli delle merci
Il risultato di un controllo parziale vale per tutte le merci dello stesso genere indicate nella dichiarazione. Se una persona interessata dal controllo non è d’accordo con tale principio, può richiedere un controllo completo. Ciò corrisponde alla regolamentazione attuale (art. 37 cpv. 1 LD).