Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine

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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo

Art. 83 Spese e indennità durante i controlli delle merci

Cpv. 1

I controlli effettuati in maniera corretta, con la massima diligenza e limitati allo stretto necessario non comportano alcun obbligo di indennizzo a carico della Confederazione. Questo corrisponde al principio confermato dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati rispettivamente il 22 settembre 2016 e il 28 febbraio 2017 accogliendo la modifica della mozione 15.4153 Ettlin del 17 dicembre 2015 «Addossamento ingiustificato delle spese sui clienti in ambito doganale»: la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve farsi carico delle spese per la visita (ora: controllo) delle merci.

Cpv. 2

La mozione modificata prevede, per la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione, la possibilità di non addebitare separatamente al cliente le spese del controllo ma di farle rientrare nelle spese generali d’imposizione. Secondo le Camere federali, le spese legate a tali controlli vanno di conseguenza integrate nelle spese generali di trasporto e d’imposizione e addossate a tutti i clienti, diventando così di fatto una parte delle spese complessive. Con «persona soggetta all’obbligo di dichiarazione» si intendono in questo caso gli spedizionieri, che la legge in esame definisce «responsabili dei dati» (art. 7 lett. f). Le Camere federali vogliono in tal modo dare alla Posta la possibilità di modificare il sistema attualmente in vigore che prevede l’addossamento delle spese sostenute per i singoli controlli ai clienti interessati, un fatto questo che viene percepito come iniquo soprattutto nel caso dei piccoli invii.

Art. 84 Obbligo di collaborazione durante i controlli

Oltre all’obbligo di collaborazione nel quadro della procedura secondo l’articolo 55, esiste anche un obbligo di collaborazione durante i controlli.

Le persone toccate da un controllo hanno l’obbligo di collaborare durante lo stesso, secondo le modalità richieste dall’UDSC. Solo così il controllo può essere effettuato in modo efficiente e mirato. L’obbligo di collaborazione deve essere inteso in senso molto ampio. Esso prevede, tra le altre cose, l’obbligo di fornire tutte le indicazioni in merito a persone, merci e mezzi di trasporto. Per quanto riguarda l’obbligo di aprire contenitori, merci e mezzi di trasporto, l’obbligo di collaborazione vuole che le merci e i bagagli designati vengano scaricati, portati nel luogo di controllo, tolti dall’imballaggio e pesati, il tutto a proprio rischio e spese, e che venga fatto tutto quanto necessario per la verifica, secondo gli ordini dell’UDSC (per le disposizioni attualmente in vigore vedi art. 36 LD e art. 91 OD). Terminato il controllo, i contenitori, le merci e i mezzi di trasporto devono essere eventualmente richiusi o reimballati e portati via. Inoltre, se richiesti, devono essere trasmessi dati, presentati libri contabili, giustificativi e altri attestati nonché documenti concernenti le relazioni d’affari. Infine, l’obbligo di collaborazione prevede anche che venga consentito l’accesso a locali e impianti, merci, mezzi di trasporto, documenti, apparecchi, dati e sistemi. La collaborazione riguarda soltanto il controllo. I diritti di un imputato nel procedimento penale non sono toccati.