Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine

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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo

montato un trasmettitore GPS per seguire la «fornitura». Al fine di impedire che questa organizzazione possa localizzare l’autocarro, è utile, opportuno ed efficace utilizzare un disturbatore di frequenza per una durata limitata e a bassa potenza.

Considerando gli sviluppi tecnologici e digitali di cui si avvalgono i criminali nel traffico transfrontaliero, è utile che l’UDSC abbia possibilità equivalenti e idonee a contrastarli. Tuttavia l’impiego dei disturbatori di frequenza necessita di un’autorizzazione ed è soggetto a obblighi rigorosi. Le autorità che possono esercitare tali apparecchi sono enunciate nell’articolo 34 capoverso 1terLTC. Esso viene quindi modificato affinché anche l’UDSC sia menzionata come autorità che, al fine di garantire la sicurezza pubblica nel traffico transfrontaliero, può esercitare un impianto di telecomunicazione che provoca interferenze alle condizioni stabilite dal Consiglio federale. La modifica è riportata nell’allegato 1.

Cpv. 2

L’UDSC ha la competenza necessaria per designare i collaboratori interni all’organizzazione che possono applicare le misure coercitive e doganali. Solo in questo modo esso può impiegare al meglio e in modo flessibile i suoi collaboratori appositamente formati.

Art. 88 Intercettazione e interrogatorio

Le prime misure e i primi chiarimenti da parte dei collaboratori dell’UDSC si basano su un sospetto iniziale non ancora definito, su raccomandazioni da parte dei centri di situazione o di considerazioni dettate dall’esperienza.

Cpv. 1

Dal punto di vista materiale, la disposizione corrisponde in larga misura all’articolo 101 LD. Essa aggiunge però la possibilità di effettuare un interrogatorio. I collaboratori dell’UDSC devono poter interrogare le persone, naturalmente specificandone i motivi, anche al di fuori di un eventuale procedimento penale. Nel momento in cui vi è un sospetto di reato, essi possono procedere all’indagine sulla base della DPA, in caso di competenza dell’UDSC, o del Codice di procedura penale (CPP)69, nei casi in cui la competenza spetta ai Cantoni. I collaboratori dell’UDSC possono in particolare effettuare interrogatori sulla base del CPP se tale competenza è stata delegata all’UDSC in virtù di un accordo cantonale secondo l’articolo 105.

Cpv. 2

In questo capoverso sono stabilite le condizioni che devono sussistere affinché una persona possa essere condotta in un altro luogo per un controllo.

Le condizioni per condurre una persona presso un’infrastruttura di controllo risultano adempiute se sul posto i chiarimenti di cui al capoverso 1 non possono essere effettuati in modo inequivocabile o possono essere effettuati solo con notevoli difficoltà oppure se sussistono dubbi sulla correttezza delle indicazioni o sull’autenticità dei documenti d’identità e delle autorizzazioni.

69 RS 312.0