Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine
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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo
Art. 89 Tastamento, perquisizione personale e visita personale
Dal punto di vista materiale la disposizione coincide in gran parte con l’articolo 102 LD. Per motivi legati alla sistematica, la possibilità del tastamento è anch’essa regolamentata in questo articolo. Questo perché generalmente nell’ambito del controllo, e nel rispetto della proporzionalità, una persona viene tastata prima di essere sottoposta a una perquisizione personale o addirittura a una visita personale. Questi tre interventi sull’integrità fisica della persona controllata devono essere regolamentati in un unico articolo, dato che i requisiti di base sono gli stessi per tutti.
Cpv. 1
Per motivi di sistematica, la disposizione di cui al capoverso 1 lettera a è stata ripresta dall’articolo 36 LD. Una persona può essere tastata, sottoposta a perquisizione personale o a visita personale se è sospettata di portare su di sé merci soggette a tributi, a un divieto oppure a un obbligo di autorizzazione o controllo (lett. a) o se vi è il sospetto che costituisca un pericolo o che porti con sé merci che devono essere messe al sicuro (lett. b) oppure se deve essere posta sotto custodia o fermata (lett. c).
Per maggiori dettagli in merito alla nozione di custodia, che sostituisce quella di fermo ai sensi dell’articolo 105 capoverso 2 LD, si veda il commento all’articolo 92.
Cpv. 2
Prima di essere condotte in un altro luogo adatto per il controllo, le persone vengono tastate per garantire sia la loro sicurezza sia la sicurezza dei collaboratori dell’UDSC.
Cpv. 3
Questa disposizione non contiene nuove competenze rispetto al diritto attuale. Anche in futuro le perquisizioni personali devono, in linea di massima, essere eseguite solo da una persona dello stesso sesso.
Cpv. 4
Per quanto riguarda la visita personale, in futuro non deve necessariamente essere eseguita solo da un medico ma può essere eseguita anche da altro personale medico specializzato. Ciò corrisponde sia alle disposizioni del CPP (art. 252) sia alla pratica corrente. Il personale medico decide il tipo di esame medico da eseguire. Se, per esempio, una persona è sospettata di aver ingerito stupefacenti illegali al fine di contrabbandarli («body packing»), il personale medico decide le misure da adottare, come una tomografia computerizzata, una radiografia o la somministrazione di farmaci (vedi il rapporto della Commissione nazionale per la prevenzione della tortura [CNPT] dell’8 maggio 2018 all’attenzione dell’AFD concernente la visita presso il centro di Rancate e il trattamento di presunti body packer70).
70 «Bericht an die Eidgenössische Zollverwaltung betreffend den Besuch der Nationalen Kommission zur Verhütung von Folter im Zentrum Rancate und den Umgang mit mutmasslichen BodypackerInnen».