Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine

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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo

allestire profili del DNA. Lo scopo del trattamento dei dati segnaletici e dell’allestimento del profilo del DNA è la lotta contro la criminalità transfrontaliera.

Il D-CPP propone un nuovo disciplinamento (in analogia con la giurisprudenza del Tribunale federale) secondo cui è possibile allestire il profilo del DNA di una persona «se in base a indizi concreti si può ritenere che possa aver commesso ulteriori crimini o delitti» (art. 255 cpv. 1bisD-CPP). L’articolo 257 D-CPP stabilisce inoltre le stesse condizioni («se in base a indizi concreti si può ritenere che il condannato possa compiere ulteriori crimini e delitti») per i possibili reati futuri. In tal modo esige un sospetto pertinente al reato. Devono esistere elementi riferiti al caso concreto tali da giustificare la presunzione che l’imputato possa aver commesso ulteriori infrazioni. Ciò si verifica, per esempio, se uno straniero senza permesso di dimora in Svizzera viene scoperto, durante un controllo nell’area di confine, in possesso di attrezzi da scasso professionali, se dagli accertamenti condotti presso le autorità di polizia nello Stato limitrofo risulta che questa persona è stata denunciata per furto con scasso e se le dichiarazioni rilasciate dalla persona in merito allo scopo del suo soggiorno in Svizzera non sono credibili. Non è invece sufficiente che la persona abbia la nazionalità di un determinato Stato.

Secondo il CCP spetta al pubblico ministero competente ordinare l’allestimento del profilo del DNA. La LE-UDSC prevede invece che collaboratori dell’UDSC appositamente formati possano ordinare l’allestimento di un profilo del DNA. Di norma si tratta di giuristi che operano nell’ambito del perseguimento penale, per esempio responsabili di un procedimento in materia di affari penali. Analogamente a quanto avviene nella procedura penale, gli allestimenti dei profili nel singolo caso concreto devono avvenire sulla base di una richiesta scritta motivata.

Le necessarie modifiche da apportare alla legge sui profili del DNA (art. 6a, 7, 11 e

16) risultano dall’allegato 1.

Art. 91 Immobilizzazione

Cpv. 1

Le esperienze fatte giustificano la regolamentazione, a livello di legge, dell’immobilizzazione e di altri mezzi coercitivi e di autodifesa. L’immobilizzazione di una persona presuppone che vi sia il sospetto fondato che tale persona intenda mettere in pericolo persone o immobili, opporre resistenza agli ordini, ferire animali, danneggiare oggetti o impedirne la messa al sicuro (lett. a), fuggire o liberare altre persone o sé stessa (lett. b), uccidersi o ferirsi (lett. c).

Cpv. 2

Durante i trasporti di persone l’immobilizzazione deve essere in linea di massima consentita per motivi di sicurezza, sia che si tratti di trasporti collettivi che del trasporto di singole persone. Questa integrazione è necessaria perché spesso le persone vengono trasportate con veicoli di servizio che non dispongono degli appositi dispositivi di sicurezza. Per proteggere la persona trasportata nonché i collaboratori dell’UDSC è quindi necessario poter immobilizzare le persone da trasportare.