Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine
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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo
Art. 92 Custodia
Questa disposizione corrisponde in larga misura all’articolo 105 LD.
La custodia temporanea di una persona da parte dei collaboratori dell’UDSC è una misura da adottare solo in caso di pericolo nel ritardo o di resistenza. Per scongiurare il rischio di confusione tra competenze di polizia di sicurezza e competenze di procedura penale, il termine «fermo» finora utilizzato è stato sostituito da «custodia». Così facendo si crea una distinzione netta con il fermo di procedura penale previsto dalla DPA.
La custodia è l’equivalente della custodia o dell’arresto da parte della polizia previsti dalle legislazioni cantonali in materia di polizia, e non è da confondersi con il fermo nel quadro di una procedura d’inchiesta penale (vedi art. 51 cpv. 1–2 DPA e art. 217 CPP). Infine, si rinuncia alla regolamentazione della scorta al posto, in quanto tale misura risulta già dalle competenze generali.
Cpv. 1 e 2
La possibilità dell’UDSC di porre sotto custodia una persona per un massimo di 24 ore deve essere ancorata dalla legge. Questo lasso di tempo corrisponde alla giurisprudenza in materia di arresto o custodia da parte della polizia. Trascorso tale termine o se vengono meno i motivi che hanno giustificato la custodia (pericolo o resistenza), la persona deve essere rilasciata o, se sussistono motivi per il fermo o il carcere preventivo, deve essere condotta dinanzi all’autorità competente o al pubblico ministero.
Cpv. 3
L’obbligo per l’UDSC, in presenza di una persona minorenne o sotto curatela generale, di informare senza indugio la persona o l’istituzione che detiene l’autorità parentale, la custodia, la tutela o la curatela viene ancorato nella legge.
Art. 93 Perquisizione di oggetti
Cpv. 1
Tale articolo definisce le condizioni affinché l’UDSC possa aprire e perquisire mezzi di trasporto, contenitori e altri oggetti, anche se questi non sono collegabili a una persona controllata o soggetta all’obbligo di dichiarazione.
Cpv. 2
Questo capoverso estende la competenza dell’UDSC stabilendo che possono essere esaminati anche i dispositivi elettronici se vi è il sospetto che contengano informazioni rilevanti ai fini del controllo. A tal fine è necessario il consenso della persona che porta con sé tale dispositivo.
Questa disposizione si rende necessaria in ragione della progressiva digitalizzazione. Sempre più spesso infatti atti e documenti vengono conservati in forma digitale anziché cartacea. Per esempio un documento che attesta l’acquisto di merci all’estero e che viene memorizzato solo sul telefono cellulare, oppure dati GPS utilizzati al posto di una cartina geografica per ricostruire l’itinerario seguito da un veicolo. In linea di