Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 87Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo
Art. 90 Accertamento e determinazione dell’identità di una persona
Già oggi i collaboratori dell’AFD identificano persone nell’ambito della loro attività di controllo originaria. Questa rimane una competenza importante anche in futuro, in particolare con lo scopo di garantire il traffico regolare di persone e merci attraverso il confine doganale e di contribuire alla sicurezza interna del Paese e alla protezione della popolazione.
L’accertamento e la determinazione completi dell’identità di una persona sulla base dei dati personali, dei documenti d’identità, dei dati segnaletici di natura biometrica e dei profili del DNA hanno lo scopo di lottare contro la criminalità transfrontaliera. Proprio in virtù dell’attività di controllo che svolge al confine nazionale, l’UDSC agisce come primo filtro al momento dell’ingresso nel Paese e come ultimo filtro all’uscita. Per garantire una sicurezza globale al confine per l’economia, la popolazione e lo Stato, deve essere possibile identificare completamente le persone che prendono di mira la Svizzera per compiere i loro atti criminali. Solo così possono essere, se del caso, consegnate alla giustizia.
L’accertamento e la determinazione dell’identità di una persona rappresentano un’ingerenza nei diritti fondamentali del soggetto in questione, pertanto questi atti devono essere proporzionati.
L’articolo 90 disciplina una procedura a più livelli per accertare e determinare l’identità.
L’identità viene di norma accertata sulla base dei documenti d’identità portati con sé (p. es. passaporto, carta d’identità, titolo di soggiorno). Se una persona non può legittimare la propria identità oppure sussistono incertezze in merito alla validità o all’autenticità dei documenti d’identità presentati, la procedura di identificazione viene intensificata, procedendo a un’interrogazione delle pertinenti banche dati (tra l’altro AFSIS [sistema automatico d’identificazione delle impronte digitali], Eurodac [banca dati europea delle impronte digitali], VIS [sistema d’informazione visti]) sulla base delle impronte biometriche (due dita). Il confronto con i dati di AFIS è retto dalle corrispondenti disposizioni del CP e dell’ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica.
In presenza di indizi concreti che la persona possa avere commesso o possa commettere infrazioni punite con una pena detentiva di almeno un anno, la sua identità viene inoltre accertata sulla base di dati segnaletici di natura biometrica oppure prelevando uno striscio di mucosa orale ai fini dell’eventuale allestimento di un profilo del DNA.
Le attuali basi legali per il trattamento di dati segnaletici di natura biometrica e per l’allestimento di profili del DNA sono contenute negli articoli 101 e 103 LD in combinato disposto con l’articolo 226 OD. Il disciplinamento a livello di ordinanza è obsoleto. Per il trattamento di dati segnaletici di natura biometrica e l’allestimento del profilo del DNA occorre dunque inserire una norma nella LE-UDSC.
In analogia con il progetto di modifica del 28 agosto 2019 del Codice di procedura penale (D-CPP)71 deve essere sancito a livello di legge a quali condizioni l’UDSC può
71 FF 2019 5611