Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine
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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo
massima i dispositivi elettronici possono essere esaminati solo con il consenso della persona interessata, che per esempio sblocca il dispositivo inserendo il codice PIN.
Art. 94 Perquisizione di fondi e delle costruzioni che vi si trovano
Questo articolo contiene, dal punto di vista materiale, quanto disciplinato all’articolo 107 LD. L’espressione «area di confine» è stata eliminata, perché l’area geografica per i controlli è già definita all’articolo 77 (Territorio di controllo).
Art. 95 Messa al sicuro provvisoria, restituzione, distruzione e confisca
indipendente
Questo articolo corrisponde a quanto disciplinato all’articolo 104 LD. Per motivi di precisione, il capoverso 1 viene integrato con l’aggiunta di «merci» e «mezzi di trasporto». Questo per garantire che oltre agli oggetti e ai valori patrimoniali possano essere messi al sicuro anche merci e mezzi di trasporto.
Soprattutto in caso di esecuzione di atti normativi di natura non fiscale, le merci vengono spesso messe al sicuro in attesa che l’autorità competente decida le misure definitive. Valori patrimoniali da mettere al sicuro possono essere, per esempio, delle banconote contaminate da stupefacenti. Per quanto riguarda i mezzi di trasporto da mettere al sicuro, può trattarsi di veicoli in cui sono stati ricavati dei nascondigli per il contrabbando.
Il capoverso 3 disciplina la procedura in caso di oggetti, mezzi di trasporto, merci e valori patrimoniali che non sono stati sequestrati.
Il capoverso 4 sancisce a quali condizioni l’UDSC può distruggere gli oggetti, i valori patrimoniali, i mezzi di trasporto e le merci messi al sicuro.
Al capoverso 5 è stato ora aggiunto, per maggior precisione, «se l’autorità competente rinuncia a prendere in consegna i beni messi al sicuro». Tale inserimento riflette l’attuale giurisprudenza sull’argomento72. In particolare, chiarisce che l’UDSC è responsabile della confisca indipendente di oggetti e valori patrimoniali anche se non dispone di competenze penali in materia. Questa precisazione è necessaria, perché la formulazione del capoverso 3 ordinerebbe di per sé la restituzione dei beni, rendendo poco chiara o addirittura contraddittoria l’intera disposizione. Con questa integrazione le ambiguità sono eliminate.
Art. 96 Distruzione semplificata di piccoli invii
Per gestire le operazioni di massa, in particolare le merci illegali importate come piccoli invii attraverso il commercio online, l’UDSC necessita di una disposizione sulla distruzione semplificata (cpv. 1).
72 Vedi sentenza del Tribunale amministrativo federale A-4351/2016 del 26 gennaio 2017 consid. 6.4 con ulteriori riferimenti, e sentenza 1C332/2018 del 22 agosto 2018 consid. 2.3.