Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine
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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo
Questa disposizione si basa sul regolamento (UE) 608/201373 che prevede una distruzione semplificata delle merci che violano i diritti di proprietà intellettuale. Tuttavia, in Svizzera occorre una regolamentazione anche in altri ambiti giuridici, come per esempio nel campo dei medicamenti (vedi mozione 18.3315 Bühler del 16 marzo 2018 «Vendite per corrispondenza on line. Procedure di controllo efficienti presso l’AFD»).
La procedura di distruzione semplificata di cui al capoverso 1 non si applica se l’atto normativo di natura non fiscale interessato non prevede tale misura o se contiene disposizioni speciali in materia (cpv. 3). Ciò vale in particolare per il diritto dei beni immateriali. Qui coesistono gli aventi diritto e i titolari dei diritti (titolari dei diritti immateriali), e questi ultimi beneficiano di un’assistenza dietro pagamento di un emolumento. Questa particolare situazione giustifica una regolamentazione speciale per quanto riguarda la distruzione semplificata nel diritto della proprietà intellettuale. Il 15 gennaio 2020 è stata avviata la procedura di consultazione per la modifica di tale diritto (sotto la responsabilità dell’Istituto federale della proprietà intellettuale). Il Consiglio federale disciplina in quali casi si tratta di un piccolo invio e quando esso è considerato talmente esiguo in termini di quantità e valore che non è necessario sentire l’avente diritto (cpv. 4 in combinato disposto con il cpv. 2).
Inoltre, il Consiglio federale disciplina la procedura di distruzione semplificata (cpv. 4), che dovrebbe svolgersi come segue:
– se l’UDSC constata un piccolo invio illegale, ne informa l’avente diritto e trattiene la merce;
– in particolare, comunica all’avente diritto, entro un giorno lavorativo da quando la merce è trattenuta, che questa verrà distrutta, a meno che egli non si opponga espressamente alla distruzione entro dieci giorni lavorativi dalla comunicazione;
– se l’avente diritto si oppone espressamente alla distruzione entro il termine impartito, l’ulteriore esecuzione avviene secondo le disposizioni dell’atto normativo di natura non fiscale determinante. Se l’avente diritto acconsente alla distruzione o non si esprime entro il termine impartito, l’UDSC distrugge la merce.
Art. 97 Impiego di apparecchi per riprese e registrazioni di immagini e altri
apparecchi di sorveglianza
Sotto il profilo materiale tale disposizione corrisponde a quanto disciplinato all’articolo 108 LD e crea la base legale, per esempio, per l’impiego delle telecamere per la ricerca automatica di veicoli e il monitoraggio del traffico (AFV) ai fini della sorveglianza dell’area di confine. Per la corrispondente regolamentazione del trattamento dei dati acquisiti si rimanda agli articoli 64 segg.
73 Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, GU L 181 del 29.6.2013, pag. 15.