Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine
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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo
alimentari, medicamenti ma anche parti di specie vegetali e animali protette, senza che gli organi di controllo possano accorgersene e quindi impedirlo.
Per impedire, o almeno riconoscere, simili luoghi, occorre poter verificare lo spazio virtuale. Soltanto in questo modo l’UDSC può accedere agli spazi virtuali sospetti, utilizzando un’identità falsa, per seguire gli indizi esistenti e scoprire le azioni illegali.
Come per gli acquisti fittizi, la ricerca nello spazio virtuale è possibile soltanto se e nella misura in cui l’UDSC è competente per il perseguimento penale.
Art. 99 Acquisti fittizi
Cpv. 1
Per poter fare dei controlli più efficaci, la nuova legge prevede la possibilità di effettuare acquisti fittizi, ossia l’acquisto di merci contro pagamento senza rivelare la vera identità o fornendo un’identità falsa. Gli acquisti fittizi sono possibili quando l’UDSC è anche competente per il perseguimento penale.
Lo scopo della misura è quello di appurare se determinate merci provenienti dall’estero e messe in vendita in Svizzera vengono fornite eludendo le prescrizioni per l’importazione (in caso di merci soggette a tributi), i divieti (p. es. nel campo della protezione delle specie) o le prescrizioni in materia di autorizzazione (p. es. nel campo degli agenti terapeutici). Grazie a questi acquisti fittizi si possono anche acquisire informazioni sui canali di fornitura arrivando eventualmente anche a identificare il fornitore o l’origine di un prodotto. Infine l’acquisto fittizio rappresenta l’unica possibilità per appurare se determinate merci vengono soltanto offerte o se effettivamente vengono o sono state importate eludendo le disposizioni legali.
In questo gli acquisti fittizi si differenziano nettamente dai test d’acquisto fatti nell’ambito della LAlc. Mentre con questi ultimi si vuole impedire la vendita di merci legali ai giovani e il loro obiettivo principale è quindi la protezione dei giovani e la prevenzione, gli acquisti fittizi rappresentano uno strumento di controllo finalizzato a rintracciare le importazioni illegali e soprattutto a identificarne gli autori e i loro metodi, al fine di consentire all’UDSC di effettuare controlli efficaci e intervenire. Soprattutto nel campo degli agenti terapeutici contraffatti questi interventi contribuiscono in misura notevole a garantire la sicurezza della popolazione.
Per la conclusione di operazioni fittizie devono essere accordate le stesse competenze anche a determinate autorità con le quali l’UDSC collabora strettamente (Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria [USAV], Ufficio federale delle comunicazioni [UFCOM] e Ufficio federale dell’energia; vedi allegato 1).
Cpv. 2
Per quanto riguarda la portata dell’intervento, l’articolo 293 CPP indica i limiti per gli acquisti fittizi e stabilisce le conseguenze di un eventuale superamento. Questa disposizione impedisce che la persona interessata sia incitata a commettere un’infrazione nell’ambito di un acquisto fittizio (divieto dell’agente provocatore).