Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine
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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo
Cpv. 3 e 4
È previsto l’obbligo, per l’UDSC, di informare la persona interessata. Il differimento e la non comunicazione delle informazioni si basano sugli stessi criteri validi per l’osservazione (art. 139).
Art. 100 Uso di mezzi ausiliari e armi
Cpv. 1
Questo articolo corrisponde, dal punto di vista materiale, all’articolo 106 LD. Al fine di avere la necessaria flessibilità per quanto riguarda la dotazione dei collaboratori dell’UDSC con armi e altri mezzi ausiliari nel quadro dell’applicazione della coercizione, l’autorizzazione per il loro uso è legata al compito da svolgere.
Se i collaboratori dell’UDSC hanno ricevuto una formazione specifica sull’uso dei mezzi coercitivi (art. 8 LCoe) e l’impiego che devono svolgere richiede il ricorso a tali mezzi, allora i requisiti legali sono soddisfatti.
Cpv. 2
Soltanto i collaboratori dell’UDSC con cittadinanza svizzera o del Liechtenstein possono usare armi da fuoco. L’equiparazione dei cittadini svizzeri e di quelli del Liechtenstein è giustificata, poiché l’AFD – in futuro l’UDSC – opera nel Principato del Liechtenstein come in Svizzera.
Capitolo 2: Personale dell’UDSC
Art. 101 Giuramento
Cpv. 1
Tutti i collaboratori dell’UDSC devono prestare giuramento o promessa solenne di adempiere coscienziosamente il loro dovere, e ciò non riguarda più soltanto i collaboratori con determinate competenze ufficiali (art. 91a cpv. 1 LD). In questo modo è possibile garantire una struttura operativa uniforme e flessibile.
Cpv. 2
Come previsto dal diritto attuale (art. 91 cpv. 3 LD), il rifiuto di prestare giuramento o promessa solenne può condurre alla disdetta ordinaria del rapporto di lavoro. Tuttavia, il capoverso 2 precisa che ciò riguarda i collaboratori che applicano la coercizione diretta secondo l’articolo 87.