Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine
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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo
Art. 102 Prova della legittimazione a compiere atti ufficiali
Cpv. 1
L’obbligo dei collaboratori dell’UDSC di legittimarsi nei confronti di terzi quando compiono atti ufficiali viene sancito nella legge.
Per dimostrare la loro legittimazione a compiere atti (compiti) ufficiali i collaboratori dell’UDSC indossano l’uniforme o presentano il documento di legittimazione. Ove possibile, si presentano con il loro nome e specificano l’ufficio di servizio. Il fatto di portare l’uniforme è già di per sé un modo di legittimarsi. Questa disposizione crea certezza del diritto, in quanto solo i collaboratori dell’UDSC che si legittimano nei confronti di terzi possono applicare la coercizione diretta. Inoltre, la disposizione è volutamente non esaustiva perché in futuro, e in funzione dei progressi nel campo della digitalizzazione, potrebbero essere prese in considerazione anche altre forme di legittimazione, per esempio giustificativi elettronici.
Cpv. 2
Oltre all’obbligo dei collaboratori dell’UDSC di prestare giuramento o promessa solenne nonché di legittimarsi nei confronti di terzi, l’UDSC stesso è obbligato a garantire l’identificazione dei collaboratori che impiega. In questo modo esso è responsabile nei confronti dei terzi che sono coinvolti in un atto ufficiale e vogliono sapere chi è la persona che lo svolge, e tali persone hanno la certezza giuridica che i collaboratori dell’UDSC vengano identificati.
Titolo decimo: Compiti dell’UDSC
Art. 103 Principio
Cpv. 1
L’UDSC esegue la legge in questione così come i trattati internazionali la cui applicazione gli compete.
Cpv. 2
Secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera b, oltre alla riscossione dei tributi l’UDSC svolge altri compiti d’esecuzione nel traffico transfrontaliero.
La formulazione «esecuzione degli atti normativi di natura non fiscale» sostituisce l’espressione «esecuzione dei disposti di natura non doganale», senza sostanzialmente modificare i compiti d’esecuzione esistenti.
L’UDSC esegue numerosi compiti d’esecuzione di natura non fiscale per conto di altre autorità. Questi riguardano un centinaio di diversi campi del diritto (vedi l’allegato 1 relativo alla modifica di altri atti normativi), tra cui, per esempio, il diritto immateriale o in materia di agenti terapeutici. Al fine di tener conto dell’importanza di tali compiti e garantire un’esecuzione ampiamente uniforme, il titolo decimo contiene disposizioni proprie che definiscono la ponderazione basata sui rischi e che elencano