Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/55: Modifica della legge militare e dell'organizzazione dell'esercito · 49 pagine
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Art. 13 cpv. 1 lett. b
Già riveduto in occasione dell’ultima revisione della LM23, l’articolo 13 capoverso 1 lettera b stabilisce i limiti d’età dell’obbligo di prestare servizio militare e va corretto quanto alla parità di trattamento dei sottufficiali superiori e nel senso della parità di trattamento per quanto concerne l’obbligo di prestare servizio militare.
Con le nuove disposizioni, la maggior parte dei sergenti maggiori, dei sergenti maggiori capi, dei furieri e degli aiutanti sottufficiali saranno soggetti all’obbligo di prestare servizio militare sino alla fine dell’anno in cui compiono 36 anni, mentre coloro che sono incorporati nello stato maggiore di una Grande Unità lo saranno sino alla fine del 50° anno d’età. Questa distinzione è necessaria affinché si garantisca che tutti i militari ottengano la possibilità di adempiere il totale obbligatorio dei propri giorni di servizio d’istruzione. Inoltre i sottufficiali superiori negli stati maggiori di Grandi Unità prestano meno giorni di servizio all’anno degli altri sottufficiali superiori, per cui necessitano di più tempo per adempiere l’obbligo di prestare servizio militare. Lo stesso vale anche per aiutanti di stato maggiore, aiutanti maggiori e aiutanti capi. In particolare, anche gli aiutanti capi che non sono incorporati in stati maggiori di Grandi Unità avranno la possibilità di raggiungere il grado di aiutante capo, per cui il corrispondente limite d’età è portato a 50 anni.
Art. 13 cpv. 2 lett. c
In futuro gli ufficiali subalterni e i capitani potranno continuare a prestare servizio d’istruzione su base volontaria se vi è una necessità dell’esercito o se la funzione non può essere occupata da un militare. Proprio gli ex comandanti di unità, che prima di assumere la loro funzione hanno dovuto assolvere una lunga formazione, potrebbero così mettere più a lungo a disposizione dell’esercito le conoscenze acquisite. Tuttavia, in virtù dell’odierno disciplinamento (art. 13 cpv. 1 lett. d), a 42 anni essi sono prosciolti dall’obbligo di prestare servizio militare.
Art. 18 cpv. 1 lett. c
Secondo l’attuale base giuridica, è possibile che i quadri militari che hanno ricevuto una formazione di sottufficiale superiore o di ufficiale siano esentati dall’obbligo di prestare servizio militare un giorno prima di un servizio di perfezionamento, o addirittura durante tale servizio, qualora svolgano un’attività professionale definita all’articolo 18. Un’esenzione immediata secondo l’articolo 18 complica notevolmente la pianificazione in materia di personale delle Grandi Unità, che ha un orizzonte temporale pluriennale. Inoltre, nel caso di un’istruzione di quadro superiore si deve considerare anche il fattore costi/benefici. L’esercito investe molto tempo e denaro nell’istruzione dei quadri superiori, la quale è connessa a una corrispondente pianificazione delle nuove leve tra i quadri. I quadri superiori istruiti devono perciò adempiere il proprio obbligo di prestare servizio militare. I giorni di servizio da prestare sono disciplinati nelle pertinenti disposizioni esecutive.
Un’esenzione dal servizio è in certa misura in contraddizione con l’obbligo generale di prestare servizio militare. Perciò va gestita in modo restrittivo nell’interesse della
23 FF 2014 5939