Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/59: Ordinanza sulle disposizioni d'esecuzione concernenti la legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registri elettronici distribuiti · 18 pagine

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Procedura di consultazione concernente l’ordinanza sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito– Rapporto sui risultati

anche troppo importante per essere operato a livello di ordinanza. Senza modifica dell’articolo 2 capoverso 3 lettera b LRD, l’interpretazione proposta dell’ORD sarebbe troppo ampia, se non addirittura extra legem (OAV, CVCI, CVA, SF, per analogia VISCHER, analogamente mll, FRORIEP, MME).

Da diverse parti si osserva inoltre che il citato articolo comporterebbe un’applicazione troppo estesa della LRD e molti fornitori di servizi verrebbero così considerati come intermediari finanziari (ad es. operatori di telecomunicazioni, fornitori di sistemi operativi con abbonamenti; secondo CMTA eventualmente persino avvocati o consulenti), senza che il principio del GAFI della vigilanza basata sul rischio lo esiga (economiesuisse, ASB, SBF, SFTI, UBCS, Swisscom e analogamente VISCHER, CMTA, MME nonché mll e FRORIEP. Gli ultimi due partecipanti chiedono esplicitamente che i semplici fornitori di non-custody wallet non vengano assoggettati alla LRD).

In alcuni pareri viene anche fatto notare che, senza rapporto contrattuale o riferimento alla facoltà di disporre di valori mobiliari di terzi, alcuni importanti obblighi contenuti nella LRD,

come ad esempio l’identificazione dell’avente economicamente diritto o il blocco dei beni,

non potrebbero essere adempiuti in misura adeguata. De facto, ciò potrebbe comportare un divieto assoluto delle corrispondenti attività (economiesuisse, ASB, SBF, SFTI, UBCS,

Swisscom, CMTA, FRORIEP, per analagia CVA, mll).

Diversi partecipanti propongono nuove formulazioni per raggiungere l’equivalenza con le normative dell’UE e gli standard del GAFI. In questo modo vorrebbero evitare un importante svantaggio concorrenziale per le imprese svizzere (economiesuisse, ASB, SBF, SFTI, UBCS, CMTA).

Altri chiedono che, nel quadro di una possibile futura modifica di legge, si possa introdurre un obbligo di conservazione dei dati e di informazione nei confronti delle autorità competenti, laddove i «fornitori di servizi tecnici» dispongano di dati rilevanti per sostenere la lotta contro il riciclaggio di denaro. L’introduzione di un siffatto obbligo potrebbe essere realizzato con un onere proporzionato (BAS, FRORIEP, mll, che propongono anche di valutare la creazione di una nuova base legale, eventualmente al di fuori della LRD).

La TBTA propone anche di concepire, esplicitamente per le attività legate alle criptovalute, una normativa LRD intesa a riconoscere in particolare i vantaggi dei wallet identificati da istituzioni autorizzate (titolare del wallet identificato come cliente dalle procedure KYC). La normativa permetterebbe così lo scambio anonimo di informazioni KYC tra istituzioni (o addirittura un numero maggiore di informazioni con l’approvazione del titolare del wallet) e quindi la riduzione dei costi di compliance.

Alcuni partecipanti esortano inoltre a precisare ulteriormente e confermare che nell’ambito della blockchain le regole per il trasferimento di informazioni nel caso di ordini di pagamento tra intermediari finanziari trovino applicazione solo per i flussi di pagamento tra intermediari finanziari. Questa richiesta di precisazione è motivata dal fatto che per l’introduzione di nuove regole per i pagamenti di e verso terzi è necessaria una nuova base giuridica che andrebbe elaborata in particolare tenendo conto delle usuali possibilità di consultazione. Si osserva inoltre che i requisiti in materia di transazioni della FINMA (Comunicazione FINMA sulla vigilanza 02/2019) andrebbero oltre le raccomandazioni del GAFI, rendendo difficile l’applicazione e lo sviluppo di queste tecnologie in Svizzera, e limiterebbero lo scambio con l’estero (CVA, SFTI, UBCS, analogamente a BAS, TBTA).

Il Cantone TG chiede anche l’abrogazione dell’articolo 4 capoverso 1 lettera b poiché diventerebbe obsoleto a seguito dell’introduzione del nuovo articolo 4 capoverso 1bis lettera c, secondo cui le valute virtuali sono considerate anche «mezzi di pagamento che non consistono in denaro».