Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/59: Ordinanza sulle disposizioni d'esecuzione concernenti la legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registri elettronici distribuiti · 18 pagine
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Procedura di consultazione concernente l’ordinanza sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito– Rapporto sui risultati
Alcuni partecipanti chiedono che l’aggiunta «e perlopiù indipendenti rispetto ai partecipanti e agli emittenti» sia stralciata senza sostituzione. La composizione del Regulatory Board andrebbe oltre il campo di applicazione materiale per un sistema di negoziazione TRD e interesserebbe anche sedi di negoziazione multilaterali e borse. Non sarebbero quindi necessari altri requisiti di indipendenza (oltre a quelli esistenti) per poter svolgere al meglio i compiti assegnati (ASB, SFTI, SIX, UBCS).
Art. 58b cpv. 1 lett. b
La BAS propone l’eliminazione della proposizione subordinata «che non si limitano all’esecuzione di una singola operazione» dal momento che il termine «mantenere» implicherebbe già una relazione duratura.
La TBTA esorta inoltre a aumentare da 20 a 500 il numero dei partecipanti affinché un’attività sia considerata come esercitata a titolo professionale.
Art. 58b cpv. 2
Se un valore soglia di cui al capoverso 1 viene superato, ciò deve essere notificato alla FINMA entro dieci giorni ed entro 60 giorni deve essere presentata una richiesta di autorizzazione secondo le prescrizioni della LInFi. VISCHER chiede di verificare e adeguare la discrepanza tra la disposizione dell’ordinanza (30 giorni) e quella del rapporto esplicativo (60 giorni).
Art. 58c
Nel quadro del materiale disponibile andrebbero illustrate, con esempi attuali, le misure che il legislatore ritiene possano avere un effetto equivalente sotto il profilo economico (SIX).
Art. 58e cpv. 2
L’usam chiede l’abrogazione di questo capoverso.
Art. 58f cpv. 2
Per prevenire malintesi, alcuni partecipanti chiedono di sostituire la formulazione potestativa («können») con una facoltativa («dürfen»). Inoltre propongono di adeguare la disposizione nel modo seguente: «Non sono possono essere ammessi al commercio presso un sistema di negoziazione TRD, una borsa o un sistema di negoziazione multilaterale:…» (SFTI, ASB).
Art. 58f cpv. 2 lett. a
Diversi partecipanti propongono di rinunciare all’esclusione generale dei derivati strutturati come valori patrimoniali TRD (ASB, VD, economiesuisse, BAS, CMS, CVCI, OAV, CVA, FRORIEP, mll, MME, SBF, SFTI, UBCS, VISCHER).
Le motivazioni addotte variano notevolmente: alcuni motivano la loro posizione con il fatto che un’esclusione in sé non è necessaria, poiché il regolamento che descrive i valori patrimoniali TRD è parte integrante della richiesta di autorizzazione. La FINMA potrebbe identificare gli eventuali rischi per la stabilità o l’integrità del sistema finanziario (ASB, SBF, SFTI, economiesuisse, MME).
Inoltre, per singoli partecipanti il termine «derivati» non sarebbe chiaramente definito nella legislazione svizzera (ASB, SBF, SFTI).