Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/59: Ordinanza sulle disposizioni d'esecuzione concernenti la legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registri elettronici distribuiti · 18 pagine

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Procedura di consultazione concernente l’ordinanza sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito– Rapporto sui risultati

Art. 82

Per evitare discriminazioni degli operatori finanziari svizzeri, TI raccomanda di regolamentare anche gli istituti con sede all’estero che forniscono servizi finanziari a residenti svizzeri. Vischer approva sostanzialmente le modifiche apportate, ma riguardo al trattamento di clienti privati che usufruiscono della possibilità di «opting-out» conformemente all’articolo 82 capoverso 2 AP-OIsFi rimanda alle spiegazioni formulate all’articolo 7b OBCR.

Inoltre viene chiesto di aggiungere, nell’articolo 82 OSerFi, una disposizione che limiti il divieto previsto all’articolo 58 capoverso 2 LIsFi di istituire in Svizzera una rappresentanza di una direzione dei fondi estera all’attività di rappresentanza soggetta ad autorizzazione per i servizi della rappresentanza estera, che in Svizzera sono riservati esclusivamente alle direzioni dei fondi.

Altro

L’usam propone di aggiungere all’articolo 25 OIsFi una disposizione secondo cui una formazione ai sensi del capoverso 1 lettera b numeri 1 e 2 che prevede un titolo universitario MAS o un diploma almeno equivalente sostituisca i requisiti secondo il capoverso 1 lettera a (esperienza professionale). Alla FINMA dovrebbe essere conferita la facoltà di disciplinare i dettagli. In questo modo si potrebbe risolvere la problematica della formazione e ottenere un’equiparazione con i gestori patrimoniali e i trustee aventi esperienza lavorativa, che potrebbero così sostituire la formazione con l’esperienza professionale acquisita.

3.2.5 Ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD)

Art. 4

L’intenzione del Consiglio federale di continuare a monitorare i rischi nel settore del riciclaggio di denaro e l’integrità della piazza finanziaria viene accolta favorevolmente (SO, PSS, per analogia CVCI).

Capoverso 1

Diversi partecipanti chiedono esplicitamente di non rinunciare, nel nuovo articolo 4 capoverso 1 AP-ORD, alla facoltà di disporre di valori mobiliari di terzi quale criterio di distinzione nell’ambito dei beni crittografici nonché di apportare ulteriori precisazioni (economiesuisse, ASB, SBF, Swisscom, SF, SFTI, UBCS, CMTA, BAS).

Altri partecipanti rimarcano che il nuovo criterio di distinzione potrebbe comportare un trattamento disomogeneo, materialmente non giustificabile, tra il settore TRD e i tradizionali fornitori di servizi relativi alla custodia di valori patrimoniali così come una maggiore incertezza del diritto (ASB, economiesuisse, SBF, Swisscom, SF, SFTI, UBCS, BAS, MME e, riguardo all’ultimo aspetto, per analogia CMTA, TBTA, VD, OAV, CVA). VD, OAV, CVA chiedono inoltre di precisare le condizioni di applicazione territoriale dei sistemi decentralizzati e delle transazioni transfrontaliere.

In vari pareri si segnala inoltre che, la consuetudine della concessione in licenza di software fa sì che la concessione di un software una tantum sia praticamente esclusa. Pertanto, la distinzione tra la messa a disposizione di un software una tantum e un rapporto contrattuale continuo non sarebbe opportuna (FRORIEP, MME, per analogia SBF, SFTI, UBCS, SF).

Altri partecipanti ritengono ragionevoli («prudent») i criteri di delimitazione proposti, ma osservano che questo cambiamento di paradigma è difficilmente realizzabile nella pratica. Sarebbe