Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/59: Ordinanza sulle disposizioni d'esecuzione concernenti la legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registri elettronici distribuiti · 18 pagine

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Procedura di consultazione concernente l’ordinanza sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito– Rapporto sui risultati

sufficienti quelle previste agli articoli 66 e 67 LInFi. Chiedono inoltre di prevedere sia agevolazioni in caso di inadempienza di un partecipante (art. 68 LInFi), essendo i sistemi di negoziazione TRD accessibili anche a partecipanti privati ai quali il sistema interessato non può reagire, sia agevolazioni in relazione ai collegamenti tra depositari centrali, in particolare collegamenti interoperabili (art. 70 lett. a LInFi) o di accesso (art. 70 lett. b LInFi), essendo la tecnologia TRD non necessariamente compatibile con le tecnologie utilizzate dai depositari centrali (VD, CVCI, OAV, CVA, MME, SBF, SFTI).

SIX, che è di parere diverso, chiede quindi che il sistema di negoziazione TRD sia assoggettato alle stesse regolamentazioni previste per le sedi di negoziazione. Una deroga sarebbe giustificabile soltanto se i partecipanti del sistema di negoziazione TRD sono persone fisiche.

Art. 58k cpv. 1

Alcuni partecipanti chiedono di considerare soltanto il volume dei depositi da custodire. In caso di mantenimento del volume di transazioni e del volume di regolamento, propongono aumentare entrambi questi ultimi (ASB, SBF, SFTI).

SBF auspica una verifica approfondita del volume di transazioni, che con 250 milioni di franchi all’anno ritiene decisamente troppo basso. Essendo le tasse di negoziazione applicate nelle criptoborse basse, il volume di negoziazione dovrebbe essere più elevato per ottenere un rendimento economico equivalente. Ritiene inoltre più opportuno utilizzare come parametro il volume di negoziazione giornaliero e non quello annuale.

SIX, invece, propone l’inserimento della seguente disposizione nel capoverso 1bis: «Al raggiungimento del 90 per cento di un valore soglia, il sistema di negoziazione TRD informa immediatamente la FINMA».

Art. 58k cpv. 2

SIX chiede l’adeguamento del capoverso 2: «Se un valore soglia di cui al capoverso 1 è superato, ciò deve essere notificato alla FINMA entro dieci giorni. Il sistema di negoziazione TRD deve presentarle entro 90 giorni una richiesta di autorizzazione modificata secondo le prescrizioni della LInFi.»

Art. 58l

La TBTA chiede di correggere un errore all’articolo 58l: «a. la maggioranza dei membri degli organi per l’alta direzione, la vigilanza e il controllo non può appartenere all’organo per la gestione (art. 8 cpv. 2 secondo periodo LInFi)».

Art. 58n

Riguardo al capitale minimo per piccoli sistemi di negoziazione, la TBTA propone di allineare la disposizione alla normativa dell’UE che prevede fondi propri pari al 2 per cento (anziché al 5 %) del capitale custodito.

Art. 126

ASB e SIX chiedono di prevedere le precisazioni della presente disposizione anche per i sistemi di negoziazione multilaterali.