Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/59: Ordinanza sulle disposizioni d'esecuzione concernenti la legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registri elettronici distribuiti · 18 pagine

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Procedura di consultazione concernente l’ordinanza sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito– Rapporto sui risultati

Alcuni considerano la tecnologia TRD come la categoria di prodotto con il maggiore potenziale in termini di guadagni di efficienza (SBF, SFTI, economiesuisse, FRORIEP).

Altri ritengono che la tracciabilità sia addirittura maggiore nel caso di emissione di derivati sotto forma di token (VD, CVCI, OAV e CVA).

Tuttavia, è giunto anche un parere che, da un lato, approva l’esclusione dei derivati dal commercio, perché i clienti verrebbero così incentivati ad assumere rischi a breve termine e, dall’altro, evidenzia l’utilità della copertura dei rischi. Su questa base, il partecipante in questione propone un adeguamento della lettera a: a. i derivati strutturati come valori mobiliari TRD che servono principalmente a speculazioni a breve termine; [come motivazione suggerisce di precisare che i derivati con una durata inferiore a 1 mese dalla data di emissione sono considerati come a breve termine. I derivati sono considerati «speculativi» se sono soggetti a oscillazioni di valore di gran lunga maggiori rispetto al valore sottostante] (BAS).

Viene anche chiesto di adeguare la lettera a nel modo seguente: «a. i derivati strutturati come valori patrimoniali TRD che potrebbero pregiudicare maggiormente la stabilità e l’integrità del sistema finanziario o la tutela degli investitori e di altri partecipanti al mercato rispetto ai valori patrimoniali TRD che possono facilmente essere ammessi nel quadro del capoverso 1».

Altri partecipanti non hanno dubbi sul fatto che la stabilità e l’integrità del sistema finanziario possano essere pregiudicate. Il Consiglio federale motiva la sua posizione con il carattere recente della tecnologia e la rapidità dello sviluppo, ma i derivati sono uno strumento ormai affermato. Ciò rende incomprensibile l’argomentazione del Consiglio federale.

È stata anche formulata la proposta che nel caso in cui venisse mantenuta l’esclusione dei derivati, l’eccezione dell’articolo 94 LInFi dovrebbe essere applicata anche all’articolo 58f capoverso 2 lettera a (MME).

Art. 58f cpv. 2 lett. b

Bär Karrer chiede di evitare il temine «privacy coins», poiché non esiste una definizione univoca.

La CVA osserva anche che i «privacy coins» non sono un problema di per sé e dovrebbero pertanto essere ammessi.

Art. 58f cpv. 3

SIX chiede di stralciare il capoverso 3 e di indicare invece i parametri nel quadro del materiale disponibile e di non lasciare che sia soltanto la FINMA a definirli.

Art. 58g

SIX chiede l’abrogazione senza sostituzione di questo articolo, poiché potrebbe portare a una disparità di trattamento tra le attuali infrastrutture del mercato finanziario e i sistemi di negoziazione TRD.

Art. 58h cpv. 2

Conformemente all’articolo 58h AP-OInFi, i valori patrimoniali TRD possono essere ammessi presso un sistema di negoziazione TRD soltanto se il registro elettronico distribuito soddisfa i requisiti di cui all’articolo 973d capoverso 2 CO. Non esiste alcun organismo di verifica che autorizza o valuta il registro dei diritti valori. I requisiti fissati nell’articolo 973d capoverso 2 CO