Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/59: Ordinanza sulle disposizioni d'esecuzione concernenti la legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registri elettronici distribuiti · 18 pagine
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Procedura di consultazione concernente l’ordinanza sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito– Rapporto sui risultati
Diversi partecipanti chiedono che la soglia per il carattere professionale venga fissata a 5 milioni di franchi, analogamente a quella prevista per i gestori patrimoniali (economiesuisse, ASB, BAS, SBF, SF, SFTI e per analogia mll).
Art. 7b
In relazione a questo articolo alcuni partecipanti propongono di rinunciare all’obbligo di registrazione per i consulenti alla clientela che forniscono consulenza soltanto a clienti professionali, tenendo presente che i clienti che usufruiscono della possibilità di «opting-out» conformemente all’articolo 5 capoverso 1 LSerFi andrebbero anche considerati clienti professionali (Bär Karrer, per analogia anche CMS e VISCHER, che in alternativa auspicherebbero una precisazione nell’ordinanza).
Art. 14f
La BAS osserva che, con la nuova formulazione dell’articolo, in base ai capoversi 1 e 3 è evidente che i beni crittografici debbano essere detenuti nella stessa valuta, per cui il capoverso 4 diventa obsoleto.
Art. 17a
Da alcune parti si suggerisce di fissare il capitale minimo al 2 per cento anziché al 3 per cento per non svantaggiare la piazza finanziaria svizzera (TI, TBTA) o di rinunciare del tutto a una prescrizione per i beni crittografici (SF).
Periodo di transizione
Il CP e la CVA auspicano che gli istituti assoggettati al nuovo articolo 1b LBCR vengano informati per tempo e che si preveda per loro un periodo di transizione.
3.2.4 Ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi)
Art. 24
Il Cantone TG osserva che l’obbligo del gestore patrimoniale di consegnare i valori patrimoniali TRD a una banca, un istituto finanziario o un sistema di negoziazione TRD è difficilmente realizzabile nella pratica e potrebbe comportare un notevole rischio di perdite, poiché i codici dovrebbero essere disponibili all’atto del trasferimento dei valori. In questo modo un impiegato della banca potrebbe disporre in maniera molto semplice della totalità del patrimonio crittografico di un cliente, senza dover presentare un titolo e senza poter seguire il flusso dei fondi. La modalità pratica statuita in questa disposizione andrebbe pertanto riconsiderata. Il Cantone TI esorta inoltre a specificare le condizioni per cui una vigilanza sia considerata equivalente a quella svizzera. L’usam chiede l’abrogazione della disposizione, poiché la regolamentazione contenuta nell’articolo 24 OIsFi imporrebbe ai gestori patrimoniali, in linea di principio, un obbligo eccessivo. Anche le banche o le società di intermediazione mobiliare entrerebbero in considerazione per la custodia dei valori patrimoniali TRD. Inoltre, in questo settore non esiste alcuna regolamentazione estera equivalente. Infine, lo stesso partecipante ritiene la limitazione alla TRD delicata in quanto i valori patrimoniali basati sulla blockchain (formulazione usata nell’adeguamento dell’OBCR) potrebbero esistere anche come CLT, ovvero centralized ledger technology, con le stesse funzionalità per la clientela dei sistemi basati sulla TRD. Pur approvando la disposizione, Vischer propone di precisare nell’ordinanza mantello TRD che i sistemi di negoziazione TRD, oltre ai valori patrimoniali TRD, possono custodire tutti i valori patrimoniali negoziabili sulla piattaforma.