Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/59: Ordinanza sulle disposizioni d'esecuzione concernenti la legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registri elettronici distribuiti · 18 pagine

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Procedura di consultazione concernente l’ordinanza sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito– Rapporto sui risultati

zione TRD con esclusione di qualsiasi nuova impresa. Anche per poter coesistere nella concorrenza con gli operatori esteri, gli emolumenti andrebbero ridotti drasticamente: capoverso 1 lettera f: da 300 000 a 150 000 franchi (n. 1), da 100 000 a 50 000 franchi (n. 2), da 15 000 a 7500 franchi (n. 3); capoverso 1 lettera g: da 550 000 a 250 000 franchi (n. 1), da 225 000 a 125 000 franchi (n. 2), da 100 000 a 50 000 franchi (n. 3); capoverso 2: da 7500 a 2500 franchi (lett. a), da 50 000 a 10 000 franchi (lett. b).

3.2.7 Ordinanza sull’infrastruttura finanziaria (OInFi)

Art. 2 cpv. 1

Diversi partecipanti propongono di completare la parte finale dell’articolo 2 capoverso 1 nel modo seguente: «, sempre che non siano emessi da società commerciali sul mercato primario o non permettano di acquistare beni o servizi» (VD, CVCI, OAV, CVA).

La TBTA reputa necessario adeguare la definizione nel modo seguente: «Sono considerati valori mobiliari standardizzati e idonei a essere negoziati su vasta scala le cartevalori, i diritti valori, in particolare i diritti valori semplici di cui all’articolo 973c del Codice delle obbligazioni17 (CO) e i diritti valori registrati di cui all’articolo 973d CO, nonché i derivati e i valori contabili i diritti finanziari emessi in qualsiasi forma offerti pubblicamente in uguale struttura e taglio o collocati presso più di 20 clienti, sempre che non siano stati creati specialmente per singole controparti.»

Art. 12 cpv. 2

L’esternalizzazione è stata trattata esaustivamente nel rapporto esplicativo e il criterio per determinare se vi sia un’esternalizzazione, ovvero se sia possibile concludere un accordo in tal senso con un terzo identificabile, sembra rilevante nel quadro di una blockchain privata. D’altro canto si dovrebbe precisare che né l’entità di una rete distribuita pubblicamente né i diversi «nodes» di questa rete sono considerati come terzi identificabili. Nei confronti dei «smart contracts» la domanda non è sapere se il codice sia stato messo a disposizione da uno sviluppatore identificabile, bensì identificare colui che ha il controllo effettivo su tale codice (CVCI, OAV, CVA).

Art. 12 cpv. 2 lett. g

VISCHER propone di adeguare il testo dell’ordinanza in base all’applicazione cumulativa prevista nel rapporto esplicativo («Se un sistema di negoziazione TRD fornisce sia servizi relativi al commercio di valori mobiliari TRD, che alla loro custodia, compensazione o regolamento, sono considerati come essenziali tutti i servizi elencati alle lettere f e g.»), poiché tale aspetto non emerge chiaramente dal tenore dell’ordinanza.

Art. 13

Essendo alcuni dei pacchetti di sorveglianza inerenti alla tecnologia stessa, si ritiene che la tecnologia TRD possa ridurre i rischi. Questa circostanza dovrebbe riflettersi anche nel capitale minimo necessario. In considerazione dei minori rischi che i sistemi di negoziazione TRD presentano rispetto alle sedi di negoziazione, il capitale minimo per i sistemi di negoziazione TRD dovrebbe essere inferiore. Pertanto si chiede di ridurlo da 1 milione di franchi a 500 000 franchi (TBTA).

Art. 24 cpv. 2