Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/114: Ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche · 19 pagine

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Procedura di consultazione relativa all’ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche

CFA invita a precisare se l’obbligo di riferire si applica per l’anno civile 2023 concluso, con presentazione della relazione nel 2024, e che per il primo anno non vi è l’obbligo di pubblicare i dati riferiti all’anno precedente (nessun effetto retroattivo).

3.3.1.14 Altre richieste

Secondo Raiffeisen, dal rapporto esplicativo dovrebbe emergere con maggiore chiarezza che l’obiettivo primario dell’ordinanza è il contenimento dei cambiamenti climatici e non il posizionamento della Svizzera come piazza finanziaria sostenibile.

Gli assicuratori (ASA e Swiss Re) esprimono preoccupazione per un possibile conflitto tra l’obbligo di relazione sulle questioni climatiche e altre norme giuridiche, segnatamente del diritto in materia di concorrenza. Il rapporto esplicativo dovrebbe pertanto essere integrato in modo tale da escludere la pubblicazione di informazioni che sarebbero in conflitto con un’altra norma giuridica.

Secondo Swiss Re non è corretto sostenere nel rapporto esplicativo che l’applicazione delle raccomandazioni della TCFD può concorrere a rafforzare la stabilità finanziaria attenuando i rischi climatici. A suo parere, l’applicazione delle raccomandazioni della TCFD può concorrere a rafforzare la stabilità finanziaria attraverso l’identificazione, la valutazione e la gestione dei rischi climatici.

Diversi partecipanti alla consultazione (TG, Travail.Suisse, Alliance Climatique, ATA, foraus, Greenpeace, Protezione dei consumatori, PUSCH, WWF) ritengono che nel rapporto esplicativo la Confederazione dovrebbe fornire indicazioni circa il numero e le dimensioni delle imprese interessate dall’obbligo di relazione sulle questioni climatiche.

Il Cantone TI formula una nota di natura redazionale in merito al testo italiano dell’articolo 3 capoverso 1: «Riteniamo che la traduzione più opportuna di "Kennzahlen und Ziele" in italiano sia "Indicatori e obiettivi", conformemente al testo in francese».

3.3.2 Argomenti degli oppositori

3.3.2.1 Approccio normativo

Il Cantone GR non ritiene giustificato limitare l’ordinanza alle sole questioni climatiche, visto che l’articolo 964b capoverso 1 CO prevede di riferire anche su altri aspetti extrafinanziari. Giudicando già sufficienti le disposizioni nel CO, le raccomandazioni della TCFD e l’articolo 325terCP, il Cantone ritiene inoltre che l’ordinanza non apporti alcun valore aggiunto.

3.3.2.2 Competenza normativa

Il Cantone GR lamenta l'assenza di una delega di competenze normative al Consiglio federale. Gli articoli 964a e seguenti CO non necessiterebbero di disposizioni d’esecuzione e il Consiglio federale non avrebbe alcuna competenza normativa in materia.

3.3.2.3 Ingerenza nella libertà imprenditoriale

L’usam avverte che il progetto creerebbe, contrariamente alla volontà del legislatore, una standardizzazione de facto perché con la presunzione a favore delle raccomandazioni della TCFD commetterebbe un’ingerenza nella libertà imprenditoriale.

3.3.2.4 Orientamento alle raccomandazioni della TCFD

L’usam non riesce a comprendere perché la Svizzera debba attuare proprio le raccomandazioni della TCFD.