Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/114: Ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche · 19 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 13Fedlex · Rapporto sui risultati
Procedura di consultazione relativa all’ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche
La formulazione utilizzata a pagina 10 del rapporto esplicativo «p. es. pdf e XBRL» sarebbe equivoca perché suggerisce che anche il formato pdf sarebbe leggibile da parte delle macchine.
3.3.1.9.4 Pubblicazione
Per un Cantone (GE), due partiti politici (I Verdi, PSS,), alcuni rappresentanti degli ambiti interessati (Alliance Climatique, SSF) e altri partecipanti alla consultazione (ASUCO, ATA,
Greenpeace, Protezione dei consumatori, PUSCH, WWF) la pubblicazione delle relazioni sul sito Internet della rispettiva impresa, come prevista nell’articolo 4 capoverso 2 dell’avamprogetto, sarebbe poco efficace. Per consentire al pubblico di accedere in modo semplice e poco laborioso a tutte le relazioni delle imprese, la Cancelleria federale dovrebbe raccogliere le relazioni e metterle a disposizione sul suo sito Internet.
Il Cantone GE propone inoltre di coinvolgere un’istituzione neutrale, per esempio una scuola universitaria o un’università, che per cinque anni si occupi di analizzare e valutare le relazioni pervenute.
L’ASA ritiene opportuna la scelta di integrare la relazione sulle questioni climatiche nella relazione sulle questioni finanziarie ed extrafinanziarie; tuttavia, per ragioni di comparabilità,
chiede che la relazione secondo le raccomandazioni della TCFD sia designata come tale.
Ethos sollecita una precisazione in merito al lasso temporale delle informazioni sulle questioni climatiche da pubblicare. In concreto, suggerisce che la relazione sulle questioni climatiche riguardi almeno due anni consecutivi.
3.3.1.10 Verifica esterna
Per ethos l’assenza di una verifica esterna della relazione sulle questioni climatiche sarebbe in contrasto con la posizione di spicco perseguita dalla Svizzera a livello internazionale in materia di trasparenza climatica. Ethos invita quindi a introdurre un meccanismo di verifica esterna nell’articolo 2 capoverso 3 (nuovo).
3.3.1.11 Approvazione della relazione
Ethos lamenta che l’ordinanza non entra nel merito dell’approvazione della relazione sulle questioni climatiche. In particolare, invita a precisare se la relazione sugli aspetti extrafinanziari a norma dell’articolo 964c CO debba essere approvata dall’assemblea generale nell’ambito di una votazione vincolante («vote contraignant») o di una votazione consultiva («vote consultatif»).
3.3.1.12 Esecuzione
Per alcuni partecipanti alla consultazione (SSF, swisscleantech, Dreyer, foraus, veb) il diritto penale (art. 325terCP) non sarebbe lo strumento idoneo per imporre l’obbligo di riferire sulle questioni climatiche in quanto questo non persegue né la protezione degli investitori né la funzionalità dei mercati. Per questo motivo invitano a valutare l’introduzione di un obbligo di verifica per le relazioni.
3.3.1.13 Entrata in vigore e termini di transizione
Alcuni partecipanti alla consultazione (Swiss Holdings, Raiffeisen, scienceindustries, Swissmem, UBCS,) ritengono poco realistica l’entrata in vigore dell’ordinanza dal 1° gennaio 2023. Preferirebbero un’attuazione per l’anno di riferimento 2024.