Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/114: Ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche · 19 pagine

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Procedura di consultazione relativa all’ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche

3.3.1.4.5 Attuazione della relazione

In merito all’attuazione della relazione sulle questioni climatiche secondo le raccomandazioni della TCFD, dal rapporto esplicativo si evince che le imprese interessate sarebbero assoggettate a un «obbligo di adoperarsi» (vedi rapporto esplicativo, pag. 9), enunciato in tre punti con il passaggio «laddove possibile e opportuno» (art. 3 cpv. 2 lett. c; art. 3 cpv. 3 lett. b;

art. 3 cpv. 4)

Questa formulazione concessiva suscita pareri discordanti. L’ASA apprezza espressamente la flessibilità concessa alle imprese mentre un buon numero di partecipanti alla consultazione, tra cui cinque Cantoni (AR, LU, TG, VD, ZG), due partiti politici (PSS, pvl), un’associazione mantello dell’economia (Travail.Suisse), due esponenti degli ambienti interessati (Alliance Climatique, SSF) e numerosi altri partecipanti (ASUCO, CFA, ethos, foraus,

Greenpeace, Hösli, JPV, KMU Clima, Protezione dei consumatori, PUSCH, UFS, WWF), ritiene che questa formulazione conceda un margine discrezionale troppo ampio. Per questo motivo, in alcuni pareri (AG, VD, Alpiq, ethos, KMU Clima, Protezione dei consumatori,

PUSCH, WWF) si chiede di cancellare il passaggio «laddove possibile e opportuno» poiché sarebbe preferibile concretizzare l’obbligo con prescrizioni più chiare circa l’orizzonte temporale degli obiettivi in materia di emissioni di CO2 e il perimetro delle emissioni di gas a effetto serra da considerare (dirette o indirette). Le informazioni fornite a questo riguardo nel rapporto esplicativo sono giudicate insufficienti. Anche la locuzione «se del caso» nell’articolo 3 capoverso 4 lettera a costituisce una concessione lessicale che sarebbe opportuno eliminare. In analogia all’iniziativa che promuove la definizione di obiettivi su base scientifica («Science Based Targets», SBTi), nell’articolo 3 capoverso 4 occorrerebbe precisare che le emissioni «Scope 3» dovrebbero essere imperativamente comunicate quando ammontano a più del 40 per cento delle emissioni totali. L’articolo 3 capoverso 4 lettera c dovrebbe inoltre essere ampliato in modo da prevedere la comunicazione non solo dei metodi e degli standard utilizzati ma anche delle fonti dei dati. La relazione dovrebbe altresì contenere informazioni di tipo non solo quantitativo ma anche qualitativo.

3.3.1.4.6 Analisi della compatibilità climatica

Per le analisi della compatibilità climatica previste nell’articolo 3 capoverso 5, il Cantone TG e il PSS ritengono che dovrebbero essere stabiliti principi omogenei e formati di rendicontazione standardizzati. Chiedono la pubblicazione completa degli assunti sui quali si basano queste analisi (p. es in relazione ai percorsi di riduzione o alle emissioni negative) nonché dei metodi, dei dati e degli standard utilizzati. Inoltre, almeno uno dei modelli climatici utilizzati dovrebbe corrispondere a uno scenario di riscaldamento globale di 1,5 °C.

Ritenendo la definizione poco chiara, fino a risultare equivoca, per l’ASA il concetto di «analisi della compatibilità climatica» dovrebbe essere cancellato.

3.3.1.4.7 Prova dell’impatto

Diversi Cantoni (AR, LU, TG, ZG), un partito politico (PSS) come pure due esponenti degli ambienti interessati (Alliance Climatique, SSF) e altri sette partecipanti alla consultazione (ATA, ethos, EXPERTsuisse, Greenpeace, Protezione dei consumatori, PUSCH, WWF) sostengono che la prova dell’impatto delle misure adottate dall’impresa in relazione alle questioni climatiche dovrebbe essere obbligatoriamente fornita nel quadro di una valutazione non solo qualitativa ma anche quantitativa. Questi partecipanti giudicano insufficienti le prove di natura meramente qualitativa. Di conseguenza, chiedono di riformulare il passaggio relativo alla prova dell’impatto delle misure nell’articolo 3 capoverso 6 in modo da sostituire la forma potestativa («può») con una forma imperativa. Poiché anche la proposta di una valutazione complessiva di tutte le misure a livello di sistema viene giudicata insufficiente, si chiede di prevedere una valutazione separata delle singole misure.