Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/114: Ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche · 19 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 8Fedlex · Rapporto sui risultati

Procedura di consultazione relativa all’ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche

Travail.Suisse raccomandano di limitare la possibilità di stilare una relazione secondo standard differenti. EXPERTSuisse ritiene indispensabile definire requisiti minimi concreti, di tipo qualitativo e quantitativo. CFA suggerisce di obbligare le imprese che non basano la loro relazione sulle raccomandazioni della TCFD a pubblicare la prova dell’adempimento dell’obbligo nella loro relazione sulle questioni climatiche. Questo consentirebbe ai gruppi di interesse (investitori, creditori ecc.) di comprendere meglio se e in che misura la relazione si allontana dagli standard della TCFD.

Secondo la FCM, le raccomandazioni della TCFD sarebbero eccessivamente orientate alle imprese dei mercati finanziari. Per la Migros questo focus sugli investitori non è giustificato e sarebbe più opportuno stilare la relazione secondo le linee guida dell’iniziativa globale di rendicontazione («Global Reporting Initiative», GRI).

Un’altra parte (FR, GL, ASB, Swiss Holdings, AIHK, cemsuisse, Dreyer, STSA, Swissmem, UBCS, USVP) accoglie l’approccio «comply or explain».

3.3.1.4.3 Portata delle prescrizioni sulla trasparenza

Swiss Re propone di precisare nell’articolo 3 capoverso 1 che la relazione comprende gli aspetti materiali dei settori tematici elencati alle lettere a–d. Data l’attuale impossibilità di rilevare in modo affidabile determinati dati (p. es. le emissioni «Scope 3»), Swiss Re chiede che la pubblicazione secondo l’articolo 3 capoverso 3 lettera b e capoverso 4 venga limitata alle questioni climatiche di natura materiale.

3.3.1.4.4 Piano di transizione

Per quanto attiene al piano di transizione di cui all’articolo 3 capoverso 3 lettera a, alcuni partecipanti alla consultazione chiedono alcune precisazioni (BL, TG, VD, PSS, pvl, Alliance Climatique, SSF, ASUCO, CFA, ethos, Greenpeace, Hösli, Protezione dei consumatori,

PUSCH, ATA, WWF).

Il Cantone BL propone di precisare il termine «piano di transizione» per esplicitare che si tratta di una «transizione verso la decarbonizzazione». Pur ammettendo che al momento attuale non esistono ancora standard di validità generale per i piani di transizione, alcuni partecipanti ricordano che esiste un consenso internazionale sugli elementi fondamentali di un piano di transizione credibile. Un piano di transizione dovrebbe, per esempio, essere basato su dati scientifici, contenere obiettivi quantitativi, con le relative scadenze, e misure nonché indicatori univoci rispetto ai quali potere misurare l’attuazione della transizione.

In merito alla comparabilità del piano di transazione i pareri sono contrastanti. Alcuni partecipanti del settore assicurativo (ASA, Swiss Re) e una banca (Raiffeisen) giudicano il requisito della comparabilità dei piani di transizione con gli obiettivi climatici della Svizzera inappropriato e troppo limitativo. Per questo motivo, ritengono che l’articolo 3 capoverso 3 lettera a dovrebbe citare gli obiettivi climatici di Parigi anziché quelli della Svizzera. Nel medesimo articolo occorrerebbe inoltre precisare che i piani di transizione si riferiscono in primo luogo a obiettivi aziendali interni. Altri partecipanti (tra cui LU, TG, ZG e KMU Clima) sono invece dell’opinione che i piani di transizione non dovrebbero essere solo paragonabili bensì corrispondere agli obiettivi climatici della Svizzera. Dal canto suo, CFA sostiene che il piano di transizione debba essere almeno paragonabile agli obiettivi climatici della Svizzera.

SIX e ABPS sollecitano un allineamento tra i piani di transizione dell’ordinanza e gli Swiss Climate Scores.