Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/114: Ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche · 19 pagine
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Procedura di consultazione relativa all’ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche
aggiornato. Si suggerisce di svolgere tale riesame da due a tre anni dopo l’entrata in vigore. EXPERTsuisse ritiene che debbano essere recepiti gli adeguamenti futuri delle raccomandazioni della TCFD e che l’ordinanza debba sempre rimandare alla versione delle raccomandazioni della TCFD di volta in volta vigente.
Gli esponenti del mondo economico auspicano invece che l’approccio normativo continui a basarsi su principi e che eventuali adeguamenti delle raccomandazioni della TCFD non vengano recepiti in modo dinamico (ASA, SwissHoldings, Interpharma, scienceindustries, Swissmem, SwissRe, USVP, VSS).
3.3.1.8 Orientamento alle raccomandazioni della TCFD
3.3.1.8.1 TCFD come standard riconosciuto a livello internazionale
Un buon numero di partecipanti alla consultazione (NW, I Verdi, PLR, ASB, AMAS,
swisscleantech, ABPS, Alpiq, CFA, ethos, foraus, GEM, Raiffeisen, SIX, STSA, USVP) approva espressamente l’orientamento dell’ordinanza a uno standard riconosciuto a livello internazionale, come le raccomandazioni della TCFD.
3.3.1.8.2 Carattere trasversale delle raccomandazioni della TCFD
Secondo economiesuisse, scienceindustries e STSA, nel rapporto esplicativo dovrebbe essere dato maggiore risalto al carattere trasversale delle raccomandazioni della TCFD, visto che queste non sono un’iniziativa del mercato finanziario o specifica di un settore bensì perseguono un approccio ampio alla decarbonizzazione dell’intera economia attraverso un controllo dei flussi finanziari.
In alcuni punti il rapporto esplicativo accosterebbe in modo eccessivo la necessità di agire al settore finanziario, per esempio nel definire il termine «greenwashing», sebbene non si tratti di un termine giuridico e non esista ancora una definizione in grado di delimitarne correttamente il significato. Per questa ragione, economiesuisse, ASB, ABPS, AMAS, scienceindustries e UBCS raccomandano di cancellare questa definizione. AMAS ricorda che le banche e gli altri istituti finanziari necessitano di ottenere dati solidi dalle imprese dell’economia reale. Sarebbe quindi importante limitare il numero delle imprese che si sottraggono alla comunicazione di tali informazioni. Inoltre, le stesse emissioni di CO2 non dovrebbero venire conteggiate due volte (quindi presso le imprese dell’economia reale e presso le banche). La FCM e CI Commerce de détail esprimono riserve analoghe. Per i rappresentanti del commercio al dettaglio sarebbe più efficace orientarsi all’iniziativa globale di rendicontazione invece di porre il focus sugli investitori (GRI). La FCM chiede quindi di stabilire in modo vincolante che una relazione redatta secondo la GRI adempie i requisiti richiesti.
3.3.1.8.3 Indicatori di prestazione
Alcuni partecipanti alla procedura di consultazione (Swiss Holdings, cemsuisse, scienceindustries, Swissmem, SWIPRA) esprimono delle riserve nei confronti degli indicatori di prestazione stabiliti nell’articolo 3 e invocano una revisione obbligatoria dell’ordinanza in merito.
Per Swiss Holdings il disposto normativo sarebbe eccessivamente focalizzato sugli indicatori di prestazione quantitativi, segnatamente per quanto attiene agli indicatori e agli obiettivi che le imprese sono tenute a esibire. Ciò non sarebbe in linea con l’approccio differenziato delle raccomandazioni della TCFD, che invece non prescrivono indicatori e obiettivi in modo vincolante. La concessione lessicale «laddove possibile e opportuno» contribuirebbe solo in apparenza a relativizzare l’obbligo per le imprese. Swiss Holdings raccomanda di esaminare se la Svizzera possa orientarsi alla legislazione licenziata in Gran Bretagna, nella quale i requisiti per la comunicazione delle questioni climatiche sono prescritti in modo più differenziato.