Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/114: Ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche · 19 pagine
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Procedura di consultazione relativa all’ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche
finanziari ricadrebbe nell’alveo del diritto pubblico, il PSS ritiene poco opportuno concretizzare gli articoli 964 e seguenti CO in base al diritto privato ed esige dal Consiglio federale spiegazioni in merito.
In alcuni pareri si consiglia di valutare un disciplinamento a livello di legge (foraus, Hösli,
XBRL).
Alcuni partecipanti alla consultazione (ASA, SSF, swisscleantech, SwissRe, UBCS) si domandano se l’obbligo di riferire sulle questioni climatiche secondo l’ordinanza proposta debba conciliarsi con gli obblighi di riferire previsti dalle circolari FINMA «Pubblicazione – banche» e «Pubblicazione – assicurazioni» del giugno 2021.
3.3.1.3 Oggetto dell’ordinanza
3.3.1.3.1 Sostenibilità nella sua accezione completa
26 partecipanti alla consultazione (AG, AR, TG, I Verdi, PSS, pvl, Travail.Suisse, USS, Alliance Climatique, AMAS, swisscleantech, ABPS, ASUCO, cemsuisse, EXPERTsuisse, foraus, Greenpeace, Interpharma, mms solutions, Protezione dei consumatori, PUSCH, SIX, UFS, WWF) contestano il fatto che il progetto si focalizzi esclusivamente sulle questioni climatiche. Ricordando che il clima è solo una delle tematiche ricomprese nello scopo e nel contenuto della relazione sugli aspetti extrafinanziari descritti nell’articolo 964b CO, esortano il Consiglio federale a creare le basi giuridiche necessarie per introdurre l’obbligo di riferire su altre questioni ambientali, come la biodiversità e la sicurezza dell’approvvigionamento idrico, e su aspetti sociali. A questo proposito foraus, ma non solo, aggiunge che la proposta di direttiva della Commissione europea concernente la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario («Corporate Sustainability Reporting Directive», CSRD) contempla anche altre questioni ambientali.3 Al riguardo, Alliance Climatique suggerisce di chiarire, mediante aiuti all’esecuzione, che nella definizione di «questioni climatiche» rientrano anche aspetti quali la biodiversità, ecosistemi sani/acqua potabile nonché gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’ONU («UN Sustainable Development Goals»), che dovrebbero pertanto essere considerati nella relazione.
Tre associazioni mantello dell’economia (SwissHoldings, Interpharma, scienceindustries) criticano l’assenza di disposizioni d’esecuzione per il capo «Trasparenza concernente aspetti extrafinanziari» (art. 964bisCO) che vadano oltre la relazione sulle questioni legate alle emissioni di CO2. In un’ottica di sistematica delle norme, sarebbe opportuno chiarire le questioni ancora aperte nell’ordinanza in oggetto.
3.3.1.3.2 Doppio obbligo
Il principio del doppio obbligo sancito dall’articolo 1 capoverso 2 dell’ordinanza posta in consultazione, che prevede di riferire sia sul rischio finanziario sostenuto dall’impresa perseguendo attività che influiscono sul clima sia sull’impatto che tali attività hanno sul clima, è accolto espressamente da 21 partecipanti alla consultazione (AG, VD, I Verdi, PSS, pvl, ASB, USS, Alliance Climatique, SSF, ABPS, EXPERTsuisse, FER, foraus, GEM; Greenpeace,
Protezione dei consumatori, PUSCH, UBCS, veb, WWF).
WWF e Greenpeace lamentano però l’assenza di criteri chiari su come interpretare il principio del doppio obbligo, e in particolare la «impact materiality», nella relazione sugli aspetti extrafinanziari.
3 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/34/UE, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014 per quanto riguarda la comunicazione societaria sulla sostenibilità