Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/114: Ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche · 19 pagine

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Procedura di consultazione relativa all’ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche

Inoltre, alcuni partecipanti (BS, TG, ZG, Alliance Climatique, ATA, Greenpeace, Protezione dei consumatori, PUSCH, UFS, WWF) sostengono che le questioni climatiche di cui all’articolo 1 capoverso 2 dovrebbero comprendere l’impatto del cambiamento climatico sulle imprese così come l’impatto dell’attività delle imprese sul cambiamento climatico (e non sul «clima», come invece si legge nel testo del progetto).

Nell’ambito della procedura di consultazione viene fatto notare come il progetto si occupi unicamente della relazione sugli aspetti extrafinanziari mentre le raccomandazioni della TCFD, alla base del progetto, vertono in primo luogo sulla materialità finanziaria, ciò che determinerebbe un vizio in origine (Swiss Holdings, EXPERTSuisse, Dreyer, Hösli, Raiffeisen, SIX,

SWIPRA). Parlare di relazione sugli aspetti extrafinanziari nel contesto delle raccomandazioni della TCFD sarebbe infatti sostanzialmente errato. Con riferimento al doppio obbligo, Swiss Re invita a considerare che le raccomandazioni della TCFD non attribuiscono all’impatto dell’attività dell’impresa sul clima lo stesso peso che assegnano all’impatto del clima sull’impresa. Secondo alcuni partecipanti, mancherebbero indicazioni su come comunicare le informazioni finanziarie richieste dall’ordinanza quando queste si riferiscono a questioni legate al clima che non hanno un impatto materiale sull’impresa. Per questa ragione, EX-PERTsuisse suggerisce di precisare nel testo dell’ordinanza come dovrebbe essere concretamente attuato il concetto della doppia materialità, e chiede al contempo di specificare come riferire quelle informazioni sull’impatto dell’attività sul clima che esulano dalle raccomandazioni della TCFD. Ai fini di una migliore comprensibilità, CFA raccomanda di distinguere in modo più chiaro le disposizioni che si riferiscono all’impatto del clima sulle imprese da quelle che riguardano l’impatto dell’attività sul clima. Dreyer avverte che il principio della doppia materialità non dovrebbe portare a escludere, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di riferire, gli standard di sostenibilità formulati dall’International Sustainability Standards Board (ISSB),

anch’essi basati sulla materialità finanziaria.

3.3.1.3.3 Perimetro dei destinatari

Per quanto riguarda le imprese da includere nel perimetro dei destinatari interessati dall’obbligo di riferire, i risultati della consultazione mostrano un quadro eterogeneo. Una parte dei partecipanti giudica corretto limitare l’obbligo di riferire alle imprese contemplate dall’articolo 964a CO mentre SIX ritiene discriminatorio concentrarsi sulle società con azioni quotate in borsa. Un altro gruppo di partecipanti auspica un allargamento del perimetro dei destinatari.

L’ordinanza d’esecuzione posta in consultazione non obbliga le PMI a riferire sulle questioni climatiche. In vista di un possibile inasprimento futuro della direttiva UE con estensione dell’obbligo alle PMI, il PLR chiede, per ragioni di certezza del diritto e di pianificazione, che l’ordinanza d’esecuzione escluda in modo esplicito le PMI dal campo di applicazione della regolamentazione. Anche esponenti del mondo economico (economiesuisse, scienceindustries, Swissmem, USVP) invocano una delimitazione più chiara delle imprese assoggettate all’obbligo. USVP e VSS invitano a esplicitare nell’ordinanza che per i primi cinque anni dopo la sua entrata in vigore le dimensioni aziendali previste nell’articolo 964a capoversi 2 e 3 si dovrebbero riferire solo alle imprese unitamente alle imprese svizzere da esse controllate.

CFA e Swissmem avvertono che includere le emissioni «Scope 3» nell’articolo 3 capoverso 4 lettera b senza tuttavia considerarne la materialità secondo le raccomandazioni della TCFD avrebbe un impatto diretto sull’intera catena di approvvigionamento delle imprese, con indubbie ripercussioni sulle PMI, fino a una loro esclusione come fornitori. La tesi sostenuta nel rapporto esplicativo secondo cui non sarebbero previsti obblighi per le PMI risulterebbe dunque priva di fondamento.

Due partiti politici (I Verdi, PSS), un Cantone (TG), un’associazione mantello dell’economia (Travail.Suisse), due rappresentanti degli ambienti interessati (Alliance Climatique, SSF) e