Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/115: Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi · 40 pagine

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Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi

Capoverso 6

I criteri della definizione di investimento collettivo di capitale devono essere sempre rispettati, in particolare i criteri di gestione da parte di terzi, di collettività e di parità di trattamento. Il nuovo capoverso 6 si prefigge di chiarire che le direzioni dei fondi, le SICAV, le SICAF e gli accomandatari devono prevedere processi adeguati per assicurare il rispetto costante dei criteri della definizione secondo la LICol e l’OICol. La nuova precisazione crea certezza del diritto e si applica a tutti gli investimenti collettivi di capitale.

Affinché il criterio di gestione da parte di terzi o di gestione dell’investimento collettivo di capitale da parte di un terzo sia soddisfatto, gli investitori non devono poter esercitare un’influenza diretta sulle decisioni d’investimento. Spetta alla direzione del fondo, alla SICAV, alla SICAF o all’accomandataria garantire che ciò non avvenga. Fanno eccezione i cosiddetti fondi a investitore unico, nei quali l’investitore in questione può, in determinate circostanze, farsi carico della gestione (ridelega) del suo investimento (cfr. in proposito l’art. 7 cpv. 4 LICol).

La collettività presuppone che l’investimento collettivo di capitale coinvolga almeno due investitori indipendenti tra loro (cfr. art. 5 cpv. 1 OICol). Gli investitori sono indipendenti tra loro se sono legalmente e di fatto indipendenti tra loro (cfr. art. 5 cpv. 2 OICol).

Infine occorre tener conto del criterio della parità di trattamento. Affermare che le esigenze di investimento devono essere soddisfatte in modo proporzionato come stabilito all’articolo 7 capoverso 1 LICol equivale a dire che un investimento collettivo di capitale deve essere gestito alle stesse condizioni in favore di tutti gli investitori. In linea di massima vige una rigorosa parità di trattamento nel quadro della gestione delle richieste di riscatto degli investitori. Il criterio della parità di trattamento non significa però che non sia in generale consentito fare nessun tipo di distinzione. In particolare la disparità di trattamento è ammessa, a condizione che esistano criteri oggettivi che la giustificano. Può essere ammessa ad esempio per diverse classi di quote se le caratteristiche di una di esse non penalizzano le altre classi di quote e i relativi investitori o non sortiscono effetti negativi di altro tipo. Per contro si deve in linea di massima presumere che il principio della parità di trattamento sia a rischio se più del 95 per cento delle quote di un investimento collettivo di capitale è detenuto da un unico investitore. In casi simili si tratta di fatto di un fondo a investitore unico ai sensi dell’articolo 7 capoverso 4 LICol in combinato disposto con l’articolo 5 capoverso 4 OICol e non si può escludere un’asimmetria informativa. In generale quindi tali investimenti collettivi di capitale devono essere trasformati in un fondo a investitore unico oppure si deve ampliare la platea degli investitori.

Capoverso 7

La differenziazione tra prodotti strutturati e investimenti collettivi di capitale è fatta sulla base dei criteri di cui all’articolo 7 LICol in combinato disposto con l’articolo 5 OICol. In determinati casi può tuttavia essere difficile procedere a una differenziazione sulla base di questi criteri di diritto materiale. L’operazione è impegnativa e dispendiosa in particolare nel caso dei cosiddetti Actively Managed Certificate (AMC), che sono molto simili a un investimento collettivo di capitale. Per differenziare i prodotti strutturati dagli investimenti collettivi di capitale occorre quindi ricollegarsi ai criteri di diritto formale, come si faceva prima che entrasse in vigore la LSerFi. In questo modo si creano la certezza del diritto e la chiarezza necessarie all’atto pratico. Restano comunque salve le soluzioni alternative e i casi di abuso evidenti.

Art. 7 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b

Nella presente disposizione viene introdotta l’abbreviazione «LICol» nella frase introduttiva e «SAcCol» nella lettera b.

Art. 12 cpv. 1

Nella presente disposizione il termine «attività gestionale» viene sostituito con «attività».