Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/115: Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi · 40 pagine
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Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi
Art. 37 cpv. 2 lett. a, e, h e o, cpv. 2bis, frase introduttiva e lett. d e g, nonché cpv. 2ter, frase introduttiva
In linea con gli sviluppi del mercato e per aumentare la certezza del diritto, nei capoversi 2 e 2bisdella presente disposizione vengono aggiunte nuove categorie di spese accessorie addebitabili al patrimonio del fondo. Resta inteso che le rimunerazioni per l’attività della banca depositaria di cui al capoverso 1 lettera b comprendono anche le spese inerenti alla custodia da parte di depositari terzi o collettivi, e quindi non è necessario menzionarle specificatamente nel testo dell’ordinanza. La rimunerazione dei membri del consiglio di amministrazione della SICAV di cui al capoverso 2 lettera m comprende anche eventuali oneri sociali, ma non le spese per i servizi di segreteria della SICAV.
Pur sapendo che l’opzione sarebbe accolta favorevolmente da una parte del settore, si è rinunciato a fare un elenco meramente esemplificativo, e quindi non esaustivo, delle spese accessorie che possono essere addebitate al patrimonio del fondo, come era il caso prima della revisione dell’OICol del 2013. Questo perché sarebbe pregiudizievole per la certezza del diritto e gli interessi degli investitori nonché inusuale nel confronto internazionale, in particolare rispetto alla normativa in vigore nell’UE.
Il capoverso 2terintroduce ora il concetto di «L-QIF che effettua investimenti immobiliari».
Art. 39 cpv. 1, primo periodo
Nella presente disposizione l’espressione «dalla legge» viene sostituta con «dalla LICol».
Art. 40 cpv. 5
Gli ETF svizzeri ed esteri sono ora disciplinati rispettivamente all’articolo 106 e all’articolo 127b; l’articolo 40 capoverso 5 è quindi abrogato.
Art. 41 cpv. 1, primo periodo
Nella presente disposizione l’espressione «dalla legge» viene sostituta con «dalla LICol».
Art. 55 cpv. 2 lett. c e d
Questa modifica concerne soltanto il testo francese.
Art. 62b cpv. 1
Nella presente disposizione l’espressione «la legge» viene sostituta con «la LICol».
Art. 63 cpv. 5
Nella presente disposizione viene inserito il riferimento per esteso al Codice delle obbligazioni.
Art. 64 cpv. 1 lett. a
La modifica di questa disposizione concerne soltanto i testi tedesco e francese.