Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/115: Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi · 40 pagine
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Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi
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4.1 Ordinanza del 22 novembre 200618 sugli investimenti collettivi di capitale
Ingresso e sostituzione di espressioni
Ingresso e capoverso 1
Nell’OICol (compreso l’ingresso) l’espressione «della legge» viene sostituita con «LICol».
Capoverso 2
Come già nella LICol, anche nell’OICol «società in accomandita per investimenti collettivi di capitale» è ora abbreviata in «SAcCol».
Capoverso 3
Questa modifica concerne soltanto il testo francese.
Art. 1b cpv. 1, frase introduttiva
Nella presente disposizione l’espressione «della legge» viene sostituita con «della LICol».
Art. 5 cpv. 2, 3, 6 e 7
Considerazioni generali
La definizione di investimento collettivo di capitale di cui all’articolo 7 capoverso 1 LICol comprende gli elementi caratteristici patrimonio, investimento di capitale, collettività, gestione da parte di terzi e parità di trattamento degli investitori. Questi criteri della definizione sono in parte concretizzati nell’OICol. Ad esempio l’articolo 5 capoverso 1 OICol stabilisce che la condizione necessaria per un investimento collettivo di capitale è la presenza di almeno due investitori indipendenti tra loro (in merito all’eccezione del cosiddetto fondo a investitore unico, cfr. art. 5 cpv. 4 OICol).
Capoverso 2
All’articolo 5 capoverso 2 OICol è ora precisato che gli investitori non sono indipendenti tra loro se tra loro esiste un legame familiare ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 OIsFi. L’assenza dell’esigenza di protezione degli investitori degli investimenti collettivi di capitale aventi solo investitori uniti tra loro da un legame familiare non giustifica l’assoggettamento alla legge sugli investimenti collettivi. La precisazione corrisponde all’attuale prassi della FINMA e aumenta la certezza del diritto per tutti gli investimenti collettivi di capitale. Non da ultimo, appare necessaria perché nel caso di un L-QIF la FINMA non verifica che gli investitori siano effettivamente indipendenti tra loro
Capoverso 3
L’adeguamento del capoverso 3 è di carattere meramente redazionale. Dal momento che il riferimento all’ordinanza sugli istituti finanziari è ora introdotto già nel capoverso 2, il presente capoverso riporta soltanto l’abbreviazione «OIsFi».