Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/115: Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi · 40 pagine
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Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi
Art. 104 cpv. 2
Un L-QIF che effettua investimenti immobiliari non può definirsi un fondo immobiliare (cfr. art. 118e cpv. 3 LICol). Affinché la presente disposizione sia comunque applicabile anche nel suo caso, si provvede ad estendere la formulazione ai L-QIF che effettuano investimenti immobiliari, beninteso soltanto quelli che rivestono la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento o della SICAV.
Ai fini di una maggiore chiarezza si specifica in questo capoverso che la banca depositaria è tenuta ad adempiere gli stessi compiti, sia che si tratti di investimenti collettivi di capitale aperti sottoposti a vigilanza sia che si tratti di un L-QIF (cfr. art. 118a cpv. 2 in combinato disposto con l’art. 73 LICol e 126b OICol in combinato disposto con gli art. 104 e 105a OICol). In particolare la banca depositaria deve custodire il patrimonio del fondo, provvedere all’emissione e al riscatto delle quote e gestire il traffico dei pagamenti. Come avviene nel settore sottoposto a vigilanza, l’obbligo di custodia non sussiste solo per gli strumenti finanziari ma anche per tutti gli altri valori patrimoniali che possono essere custoditi (ad es. oro o altri metalli preziosi, materie prime, oggetti d’arte, vino o beni crittografici; cfr. art. 73 cpv. 1 e cpv. 2bisLICol e contrario); sussistendo le condizioni di cui all’articolo 72 capoversi 2bise 2terLICol, è possibile anche la subcustodia. Soltanto per i beni patrimoniali che di per sé non possono essere presi in custodia, ad esempio immobili non garantiti, anziché provvedere alla loro custodia la banca depositaria deve verificare la proprietà della direzione del fondo o dell’investimento collettivo di capitale e tenere registrazioni in merito (cfr. art. 104 cpv. 1 lett. e OICol).
Se in futuro determinati valori patrimoniali che possono essere custoditi ma che non costituiscono strumenti finanziari ai sensi della LSerFi (segnatamente le criptovalute) non dovranno più essere custoditi presso la banca depositaria, si renderebbe necessaria una modifica della LICol. Allo stato attuale, ci si dovrebbe assicurare mediante opportuni provvedimenti che la custodia sicura di questi valori patrimoniali sia garantita in altro modo.
Art. 106 Exchange Traded Fund (ETF)
Considerazioni generali
Gli ETF sono una forma di investimento collettivo di capitale riconosciuta a livello internazionale e sempre più importante che finora in Svizzera è stata disciplinata solo in parte. Per garantire la conformità con gli standard internazionali (si veda in particolare la relazione finale della IOSCO, «Principles for the Regulation of Exchange Traded Funds», del giugno 2013), nella presente ordinanza viene inserita una nuova disposizione concernente gli ETF, che contiene, in particolare, diversi obblighi di comunicazione.
Capoverso 1
Il capoverso 1 contiene ora una definizione legale di ETF, che si ricollega alla quota o alla classe di quote. In particolare questo fa sì che d’ora in poi un investimento collettivo di capitale aperto possa comprendere sia classi di quote strutturate come ETF sia classi di quote non strutturate come ETF (di seguito denominate «fondi misti»).
Capoverso 2
Il capoverso 2 precisa in modo esplicito la prassi applicata dalla FINMA, basata sul divieto di inganno, che concerne la designazione come ETF a livello di «umbrella fund», comparto o fondo singolo.
Capoverso 3
Il capoverso 3 sancisce i principi della prassi adottata dalla FINMA in materia di ETF riguardo alla pubblicazione nel prospetto. Affinché gli investitori possano farsi un quadro completo, deve essere in particolare menzionato il «market maker» e devono essere riportate informazioni