Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/115: Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi · 40 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 11Fedlex · Rapporto esplicativo
Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi
Art. 12a cpv. 5
Analogamente a quanto disciplinato nell’articolo 41 capoverso 9 OIsFi, nella presente disposizione viene espressamente conferita alla FINMA la competenza per disciplinare i dettagli della gestione dei rischi, del sistema interno di controllo e della conformità. Viene così creata una base giuridica irreprensibile per l’articolo 67 OICol-FINMA.
Art. 12b cpv. 2 lett. a
Finora la disposizione faceva erroneamente riferimento all’articolo 26 LICol anziché all’articolo 36 LICol, ciò che viene corretto con la presente modifica.
Art. 14 cpv. 2, frase introduttiva e lett. b
Analogamente a quanto disciplinato nell’articolo 102 capoverso 1 lettera d LICol, anche nella presente disposizione viene menzionata la possibilità, per una SAcCol, di disporre di un margine di variazione del capitale oltre che di un capitale accomandato fisso.
Art. 15 cpv. 1 lett. b
Nella presente disposizione il termine «gestione» viene sostituito con «attività», in linea con la terminologia utilizzata nelle altre leggi sui mercati finanziari.
Art. 31–34
Negli articoli 31–34 viene chiarito che gli obblighi previsti già prima che entrasse in vigore la LSerFI si applicano alle persone che gestiscono investimenti collettivi di capitale non solo svizzeri ma anche esteri. Nell’articolo 33 capoverso 2 viene inoltre inserita una competenza normativa esplicita della FINMA a disciplinare i dettagli. Viene così creata una base giuridica irreprensibile per l’articolo 72 OICol-FINMA, il cui contenuto già risulta dall’articolo 33 capoverso 1 OICol ed è conforme alla LICol.
Art. 31a Migliore esecuzione possibile delle operazioni di negoziazione di valori
mobiliari e delle altre transazioni
Con questa disposizione viene ripreso nell’OICol il contenuto del vecchio articolo 22 LICol, che era stato abrogato per errore nel quadro della LSerFi.
Art. 36 cpv. 2
Questa disposizione si applica già ad altri fondi per investimenti tradizionali e investimenti alternativi. Prescrive che il contratto del fondo contenga le peculiarità e i rischi dei singoli investimenti riferiti alla propria caratteristica e valutazione. La disposizione dovrà applicarsi anche al L-QIF. Dal momento che un L-QIF può collocare i mezzi in investimenti che comportano rischi particolari, è importante assicurare la trasparenza agli investitori, descrivendo questi rischi nel contratto del fondo. Tale contratto dovrà quindi indicare i rischi particolari legati agli investimenti autorizzati del L-QIF, come l’accesso limitato al mercato, l’elevata fluttuazione dei corsi, la ripartizione limitata dei rischi, le difficoltà di valutazione e tutti gli altri rischi propri degli attivi nei quali il L-QIF può investire secondo la sua politica di investimento.