Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/115: Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi · 40 pagine
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Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi
Art. 67
Capoverso 2bis
Nella presente disposizione vengono concretizzati, sulla base di principi, i presupposti fondamentali derivanti dalla Comunicazione FINMA 40 (2012) del 16 ottobre 2012 e relativi agli obblighi di informazione nei confronti della società di audit e degli investitori in caso di violazioni in materia di investimento. Anche questa norma è intesa ad aumentare la certezza del diritto.
Il capoverso 2 disciplina, in primo luogo, il caso per cui, qualora le limitazioni e le prescrizioni di investimento siano superate o violate attivamente, in particolare mediante acquisti o vendite (violazione attiva in materia di investimento), gli investimenti devono essere riportati immediatamente al valore ammesso. Le violazioni delle limitazioni e delle prescrizioni di investimento vanno intese in senso lato e comprendono anche violazioni attive delle tecniche di investimento come ad esempio l’impiego di derivati o le operazioni di prestito di valori mobiliari.
Al verificarsi di una violazione attiva in materia di investimento l’istituto deve anche chiarire se vi sia un pregiudizio nei confronti degli investitori. Questi chiarimenti vanno fatti prioritariamente e in tempi brevi.
Se non è possibile escludere un pregiudizio nei confronti degli investitori, occorre comunicare immediatamente agli investitori in maniera dettagliata le circostanze della violazione. La comunicazione deve contenere obbligatoriamente una descrizione concreta dei fatti e dell’eventuale danno subito nonché di un’eventuale indennità versata agli investitori, affinché questi ultimi possano decidere autonomamente se far valere pretese di diritto civile verso i titolari dell’autorizzazione. Anche la società di audit deve essere informata immediatamente in merito ai fatti concreti che hanno condotto alle violazioni delle limitazioni o delle prescrizioni di investimento.
Nel rapporto annuale oggetto di verifica la direzione del fondo o la SICAV deve indicare tutte le violazioni attive in materia di investimento ed esprimersi sul modo di procedere dell’istituto sottoposto a vigilanza, in particolare sulla riconduzione immediata dell’investimento al valore ammesso. Nel rapporto annuale vanno quindi menzionate le circostanze del pregiudizio e le azioni di risarcimento eventualmente eseguite o previste.
Ai fini della completezza si ricorda che la FINMA non ha diritto all’azione in un’eventuale procedura civile.
Art. 76 cpv. 4 e 5
Con questa disposizione la Svizzera attua la raccomandazione 5 del FSB intesa a ridurre i rischi legati ai prestiti di valori mobiliari («securities lending») e alle operazioni pensionistiche (cfr. n. 2.2.2). L’impiego di queste tecniche di investimento può comportare rischi particolari (compresi i rischi di trasformazione delle scadenze e i rischi di contropartita). Per consentire agli investitori di valutare nel modo migliore questi rischi, è importante che le operazioni siano comunicate in modo trasparente.
Il capoverso 4 stabilisce le indicazioni che il contratto del fondo o il regolamento di investimento deve contenere in riferimento alle operazioni di prestito di valori mobiliari e alle operazioni pensionistiche e concretizza così l’articolo 35a capoverso 1 lettera c OICol. Il capoverso 5 stabilisce le ulteriori indicazioni che il rapporto annuale deve contenere in relazione alle operazioni di prestito di valori mobiliari e alle operazioni pensionistiche.
Art. 86 cpv. 3bis
Con questa disposizione si precisa come iscrivere nel registro fondiario l’appartenenza di una cartella ipotecaria o di un altro diritto di pegno a un fondo immobiliare, ovvero attraverso una menzione.