Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/115: Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi · 40 pagine

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Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi

sulla quotazione in borsa e sugli spread da rispettare. Inoltre nel prospetto deve essere descritta la negoziazione dell’ETF (incluso il suo funzionamento) e devono essere resi pubblici i rischi ad essa associati. Nel prospetto poi devono essere pubblicate informazioni sul meccanismo di sottoscrizione e di riscatto sul mercato primario (il cosiddetto processo di «creation» e di «redemption») e sulle possibilità di arbitraggio. Il prospetto deve altresì portare gli investitori a conoscenza del diritto di riscatto diretto che hanno e che possono far valere presso la direzione del fondo o la SICAV (nonché delle relative condizioni e dei costi associati). Infine si deve dichiarare dove e con quale frequenza vengono pubblicati il valore netto d’inventario indicativo nonché la composizione del portafoglio dell’investimento collettivo di capitale e/o del paniere di titoli dell’ETF.

Capoverso 4

Il capoverso 4 contiene obblighi di pubblicità specifici per gli ETF che riproducono un indice. Segnatamente nel prospetto devono essere fornite indicazioni sul fornitore dell’indice, sul luogo di pubblicazione nonché sulla composizione e sul la ponderazione auspicate dell’indice. Inoltre devono essere descritti il metodo concreto di riproduzione, il suo funzionamento (incluso il tipo di swap utilizzati) e i rischi connessi. Infine deve essere menzionato espressamente l’errore di riproduzione («tracking error») previsto in condizioni di mercato normali.

Capoverso 5

Il capoverso 5 stabilisce inoltre che gli ETF, se sono gestiti attivamente, devono indicarlo nel contratto del fondo o nel regolamento di investimento, nel prospetto, nel foglio informativo di base nonché nella pubblicità. Nel prospetto devono altresì essere descritte in maniera dettagliata le modalità di attuazione della relativa politica di investimento.

Capoverso 6

Il capoverso 6 infine disciplina gli obblighi di identificazione e di pubblicità per i fondi misti. Le classi di quote strutturate come ETF ai sensi del capoverso 1 devono obbligatoriamente essere identificate come ETF. Inoltre il prospetto dei fondi misti deve comunicare i dettagli sulle classi di quote strutturate come ETF, segnatamente deve specificare le differenze rispetto alle altre classi di quote e le relative ripercussioni sulla negoziabilità, sulla fissazione del prezzo e sulla controparte. Agli investitori devono altresì essere illustrati i rischi di ogni singolo fondo misto (anche in situazioni di mercato diverse). Infine, sulla prima pagina del contratto del fondo o del regolamento di investimento, del prospetto, del foglio informativo di base e della pubblicità dell’investimento collettivo di capitale deve essere precisato agli investitori che si tratta di un fondo misto.

Art. 108a Gestione della liquidità

Considerazioni generali

Tenendo in debita considerazione gli standard internazionali, segnatamente le raccomandazioni 10, 12, 14 e 16 formulate nella pubblicazione della IOSCO del 2018, «Recommendations for Liquidity Risk Management for Collective Investment Schemes», la presente disposizione concretizza in maniera esplicita gli obblighi specificatamente definiti per la direzione del fondo e la SICAV nel quadro della gestione della liquidità. Questi obblighi si riferiscono in particolare a un processo adeguato per l’individuazione precoce dei rischi di liquidità, il monitoraggio costante e la valutazione periodica della liquidità e di altri rischi, lo svolgimento di stress test e la definizione di misure di intervento in un piano di gestione delle crisi. Nel quadro dell’attuazione di questi obblighi la direzione del fondo o la SICAV deve sempre garantire un equo trattamento degli investitori ed è inoltre tenuta, tutelando al meglio gli interessi di questi ultimi, a intervenire nella valutazione delle misure da adottare. D’altro canto, nel quadro del monitoraggio e della gestione della liquidità, la direzione del fondo o la SICAV può, in caso di delega delle decisioni di investimento a un gestore di patrimoni collettivi o un gestore patrimoniale, tenere conto delle