Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/115: Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi · 40 pagine
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Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi
Titolo dopo l’art. 126
Titolo 3a: «Limited Qualified Investor Fund»
Dal punto di vista della sistematica, trattandosi di un investimento collettivo di capitale svizzero, nell’OICol, analogamente a quanto disposto per la LICol, il L-QIF viene disciplinato in un nuovo titolo 3a dedicato, inserito dopo le disposizioni concernenti gli investimenti collettivi di capitale svizzeri e prima di quelle concernenti gli investimenti collettivi di capitale esteri.
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 126a Definizione
Un investimento collettivo di capitale che adempie i requisiti di cui all’articolo 118a capoverso 1 lettere a–c LICol non è da considerarsi automaticamente un L-QIF, ma lo è solo se si rinuncia a un’autorizzazione o un’approvazione. Questo concetto si evince già per analogia dalla legge (cfr. art. 118a cpv. 1 lett. d in combinato disposto con l’art. 13 cpv. 2bise l’art. 15 cpv. 2 LICol)19, ma viene nuovamente affermato in maniera esplicita nella presente disposizione ai fini di una maggiore certezza del diritto. Affinché risulti evidente anche per terze parti, in particolare per la FINMA, che un investimento collettivo di capitale vuole essere considerato un L-QIF, si deve partire dal presupposto che vi sia una tale rinuncia solo se la notifica al DFF viene effettuata conformemente all’articolo 118f capoverso 1 LICol e all’articolo 126g capoverso 1 OICol entro i termini stabiliti e in forma completa, o se una notifica incompleta viene integrata con i dati mancanti entro il termine comunicato.
Per ulteriori considerazioni sulla definizione di L-QIF si rimanda alle spiegazioni all’articolo 126h OICol.
Art. 126b Applicabilità della presente ordinanza, dell’OICol-FINMA e delle norme di au-
todisciplina riconosciute dell’organizzazione settoriale
Capoverso 1
Il L-QIF sottostà alla LICol, sempreché questa non disponga altrimenti (cfr. art. 118a cpv. 2 LICol). Lo stesso deve pertanto valere anche per le corrispondenti disposizioni esecutive contenute nell’OICol, come espressamente disciplinato con la presente disposizione ai fini di una maggiore certezza del diritto. Per il L-QIF sono pertinenti le disposizioni applicabili alla rispettiva forma giuridica. Le disposizioni non applicabili al L-QIF sono disciplinate all’articolo 126f OICol.
È sottinteso che il L-QIF, in quanto investimento collettivo di capitale svizzero, oltre che alla LICol e all’OICol sottostà anche a tutte le altre leggi svizzere e ordinanze esecutive del Consiglio federale che contengono prescrizioni in materia di investimenti collettivi di capitale e che non stabiliscono prescrizioni speciali per il L-QIF, segnatamente le leggi in materia fiscale. Un L-QIF deve anche rispettare le prescrizioni di legge in materia di riciclaggio di denaro (cfr. art. 2 cpv. 2 lett. bbise 4 lett. e LRD). Un L-QIF che effettua investimenti immobiliari deve rispettare anche la legge federale del 16 dicembre 198320 sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (LAFE;«Lex Koller»). Per ulteriori considerazioni sulla LAFE si rimanda all’articolo 19 capoverso 1 dell’ordinanza del 1° ottobre 198421 sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (OAFE).
19Cfr. anche il messaggio, FF 2020 6011, in particolare 6035.