Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/115: Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi · 40 pagine
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Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi
Capoverso 2
La FINMA dispone per il L-QIF, in quanto investimento collettivo di capitale non sottoposto alla sua vigilanza, di nessuna competenza normativa. Per questo motivo l’OICol-FINMA non è direttamente applicabile al L-QIF. Il Consiglio federale dichiara tuttavia nell’OICol l’applicabilità di alcune disposizioni, facendo in questo caso riferimento soltanto alla versione dell’OICol-FINMA attualmente in vigore. In altre parole, gli adeguamenti futuri dell’OICol-FINMA non si applicheranno automaticamente anche al L-QIF, ma per questa finalità si dovrà prima modificare l’OICol.
Capoverso 3
Come indicato in precedenza, la FINMA non dispone di alcuna competenza normativa per il L-QIF, per cui non sono direttamente applicabili a quest’ultimo nemmeno le norme di autodisciplina riconosciute dell’Asset Management Association Switzerland (AMAS). La presente disposizione prevede tuttavia espressamente che sia applicabile, per analogia, anche al L-QIF. Secondo il tenore dell’ordinanza si tratta di un’applicazione per analogia, in quanto le norme di autodisciplina spesso fanno riferimento a tipologie di fondi che tuttavia non riguardano il L-QIF. Anche in questo caso si rimanda alla versione attualmente in vigore delle norme di autodisciplina, per cui gli adeguamenti futuri di queste norme e dei relativi riconoscimenti da parte della FINMA non trovano automaticamente applicazione al L-QIF. A tal fine occorre prima modificare l’OICol.
Art. 126c Requisiti per un cambiamento dello stato da investimento collettivo di capitale sottoposto a vigilanza a L-QIF
Considerazioni generali
Ai sensi dell’articolo 118b LICol un investimento collettivo di capitale che dispone di un’autorizzazione o di un’approvazione della FINMA può rinunciarvi se adempie i requisiti di cui all’articolo 118a capoverso 1 lettere ac ed è garantita la tutela degli interessi degli investitori. Al Consiglio federale è trasferita la competenza per disciplinare i dettagli di tale modifica dello stato, e segnatamente per stabilire le misure atte a garantire che gli interessi degli investitori siano tutelati. Il Consiglio federale fa uso di questa sua competenza agli articoli 126c e 126d OICol.
Capoverso 1
Il cambiamento dello stato di un investimento di capitale collettivo autorizzato o approvato richiede la previa autorizzazione della FINMA e, nel caso della SICAV o della SAcCol, anche dell’approvazione della FINMA, così da garantire che siano adempiuti i requisiti di cui al capoverso 2, intesi a tutelare gli interessi degli investitori.
Capoverso 2
La disposizione sancisce i requisiti per il cambiamento dello stato in L-QIF. A tale riguardo occorre dare rilievo alla disposizione in virtù della quale lo stato di un investimento collettivo di capitale aperto può essere cambiato solo se tutti gli investitori rimasti nell’investimento collettivo di capitale hanno espressamente approvato tale cambiamento. Nel caso di un investimento collettivo di capitale chiuso, di fatto quindi una SAcCol, è necessario il consenso di tutti i soci. Nel caso della SICAV è richiesto inoltre che gli azionisti imprenditori che hanno approvato il cambiamento dello stato detengano almeno due terzi delle azioni societarie emesse. Implicitamente ciò significa che nel caso di un investimento collettivo di capitale aperto anche la banca depositaria deve approvare il cambiamento dello stato in L-QIF, questo perché nel caso del fondo contrattuale d’investimento è parte contraente e nel caso della SICAV deve approvare la modifica degli statuti.