Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/115: Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi · 40 pagine
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Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi
Capoverso 3
La presente disposizione stabilisce che la FINMA possa concretizzare i requisiti di un cambiamento dello stato in L-QIF. In particolare può chiedere alla società di audit dell’investimento collettivo di capitale di fornirle un rapporto di audit in cui si confermi che sono stati adempiuti i requisiti di cui al capoverso 2 ed è stata rispettata la procedura di cui all’articolo 126d.
Capoverso 4
Nella sua decisione la FINMA stabilisce la data dello svincolo dell’investimento collettivo di capitale dalla vigilanza. Entro 14 giorni dalla data stabilita deve essere effettuata la notifica al DFF (cfr. art. 118f LICol). Come già specificato nel messaggio22, un L-QIF ha la facoltà di chiedere l’autorizzazione o l’approvazione della FINMA in un secondo momento. Questa facoltà è riconosciuta anche a un L-QIF che vuole ottenere il rinnovo dell’autorizzazione o dell’approvazione. Naturalmente l’autorizzazione o l’approvazione presuppone che siano adempiuti i requisiti di legge. Ciò significa oltretutto che nel caso di un fondo contrattuale di investimento o di una SICAV devono essere adempiute le disposizioni concernenti i tipi di fondo (art. 53 segg. LICol).
Art. 126d Obblighi di informazione in caso di cambiamento dello stato
Considerazioni generali
La presente disposizione disciplina gli obblighi di informazione che saranno applicati prima dell’approvazione ed, eventualmente, dell’autorizzazione della FINMA in caso di un cambiamento dello stato.
Capoverso 1
La decisione di cambiare lo stato in L-QIF presa dalla direzione del fondo, dagli azionisti imprenditori della SICAV o dagli accomandatari della SAcCol deve essere comunicata senza indugio alla FINMA.
Capoverso 2
La presente disposizione disciplina gli obblighi di informazione che sussistono nei confronti degli investitori nel caso in cui lo stato di un fondo collettivo di investimento aperto sia cambiato in L-QIF. Per dar loro la possibilità di recedere dall’investimento collettivo di capitale, gli investitori devono essere informati in merito alla decisione di cambiare lo stato dell’investimento, alle ripercussioni che tale cambiamento ha sullo stato di autorizzazione o di approvazione dell’investimento collettivo di capitale e al loro diritto di scegliere se rimanere nell’investimento collettivo di capitale (previa conferma esplicita) o se riscattare le loro quote. Affinché nell’investimento collettivo di capitale restino solo gli investitori che hanno espressamente manifestato tale volontà, gli investitori che non esercitano il proprio diritto di scelta vengono assimilati a quelli che decidono di riscattare le loro quote. Questa norma appare opportuna perché intesa a tutelare gli investitori, anche se il riscatto delle quote determina una diminuzione del valore netto d’inventario dell’investimento collettivo di capitale.
Capoverso 3
La presente disposizione disciplina gli obblighi di informazione che sussistono nei confronti degli investitori nel caso in cui venga cambiato lo stato di una SAcCol. Affinché gli accomandanti possano decidere in merito a un’eventuale modifica dello stato di approvazione nella piena consapevolezza degli effetti che questa produce, all’accomandatario o agli accomandatari viene chiesto, prima della decisione concernente il cambiamento dello stato in L-QIF, di
22 FF 2020 6011, in particolare 6036