Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/115: Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi · 40 pagine

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Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi

autorizzati, nonché dalla Banca nazionale svizzera (BNS), in particolare per scopi statistici. L’elenco non è esaustivo. Il nome e i dati di contatto della banca depositaria (cfr. cpv. 1 lett. e) devono essere forniti solo per gli investimenti collettivi di capitale aperti.

Per permettere di tenere aggiornato l’elenco del DFF accessibile al pubblico e di rilevare i dati statistici, l’istituto competente è inoltre obbligato a notificare la data del lancio del L-QIF, ogni mutamento dei fatti notificati (in particolare il cambiamento dell’istituto cui compete l’amministrazione del L-QIF) e la rinuncia all’amministrazione del L-QIF, sempre rispettando lo stesso termine di 14 giorni.

Capoverso 3

Inoltre deve essere precisato l’elenco accessibile al pubblico, già previsto nella legge, per il quale il capoverso 3 stabilisce che i dati menzionati ai capoversi 1 e 2 possono essere pubblicati.

Capoverso 4

Il DFF può inoltre rilevare o incaricare terze parti di rilevare dati a scopi statistici. La presente disposizione stabilisce quali siano questi dati; in particolare si tratta di quegli stessi dati che già oggi sono oggetto di rilevamento da parte dei fondi sottoposti a vigilanza nel quadro della statistica relativa agli investimenti collettivi. Sostanzialmente la disposizione è in linea anche con le prescrizioni della BNS sulla statistica esistente relativa agli investimenti collettivi, a cui si aggiungono i dati che vengono rilevati nel quadro della statistica relativa agli investimenti collettivi in virtù delle competenze della FINMA, in particolare il formulario F015. L’elenco non è esaustivo. Presumibilmente il DFF delegherà il rilevamento dei dati statistici alla BNS, compito che svolgerà nel contesto della statistica esistente relativa agli investimenti collettivi.

Ai fini di completezza si segnala che le presenti disposizioni concernenti il L-QIF completano e non limitano gli obblighi d’informazione e di notifica che gli istituti sottoposti a vigilanza, in particolare le direzioni dei fondi e i gestori di patrimoni collettivi già hanno nei confronti della FINMA e della BNS. Quanto detto concerne anche il rilevamento di dati di rischio e di leverage da parte della FINMA ai fini di vigilanza e per adempiere agli impegni internazionali della Svizzera.

Capoversi 5–7

I restanti capoversi dell’articolo affrontano aspetti formali del rilevamento di dati che non si ricavano già dalla legge o che necessitano di precisazione. Fondamentalmente sono strutturati in maniera analoga alla statistica esistente relativa agli investimenti collettivi. Infatti, in analogia con l’articolo 10 dell’ordinanza del 18 marzo 200423 sulla Banca nazionale, sono previste istruzioni tecniche per i dettagli dei dati forniti in forma elettronica. Qualora ciò sia ammesso nel quadro dei compiti e del mandato legale della competente autorità di vigilanza sui mercati finanziari, segnatamente la FINMA, è possibile scambiare i dati anche con le relative autorità estere. Infine, i dati rilevati secondo il capoverso 4 possono essere pubblicati o scambiati con altre autorità soltanto in forma aggregata, senza consentire di trarre conclusioni sui singoli fondi.

Riguardo alla verifica del rispetto degli obblighi di notifica si rimanda all’art. 126zoctiesOICol.

Art. 126h Obblighi dell’istituto cui compete l’amministrazione del L-QIF

Capoverso 1

Come importante correttivo all’assenza di vigilanza da parte della FINMA, agli articoli 118g e 118h LICol sono poste esigenze specifiche all’amministrazione del L-QIF. L’amministrazione deve essere eseguita dagli istituti assoggettati alla vigilanza della FINMA previsti dalla legge.

23 RS 951.131